Riconoscimento del titolo estero per insegnare in Italia: il TAR Lazio (ord. n. 2685/2024) sospende il rigetto del Ministero

Il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare di una docente formata in Romania, sospendendo il decreto con cui il Ministero dell’Istruzione aveva respinto la sua domanda di riconoscimento del titolo per insegnare inglese e tedesco nelle scuole italiane. Secondo il Tribunale, il rifiuto si basa su carenze formali e non tiene conto dei principi europei e nazionali che richiedono una valutazione sostanziale delle competenze professionali acquisite. Il Ministero dovrà ora riesaminare il caso.

Con l’ordinanza n. 2685/2024, il TAR Lazio – Roma si è pronunciato in via cautelare sul delicato tema del riconoscimento in Italia dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, con particolare riferimento a quelli utili per esercitare la professione di docente di lingue straniere (inglese e tedesco) nelle scuole secondarie di primo grado.

Il caso riguardava una professoressa abilitata in Romania, la cui domanda di riconoscimento era stata respinta con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento di rigetto e imponendo il riesame dell’istanza da parte del Ministero, tenendo conto della documentazione prodotta in giudizio.

Secondo il TAR, il diniego ministeriale si basava su carenze meramente formali, in particolare:

  • l’assenza della “adeverință”, ovvero l’attestazione rilasciata dal Ministero dell’Istruzione romeno che indica quali discipline possono essere insegnate e a quali fasce d’età;
  • la mancanza delle “apostille”, necessarie per conferire valore legale ai documenti allegati.

Tali motivazioni non sono apparse, prima facie, coerenti con i principi fissati dalla sentenza n. 18/2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui è necessaria una valutazione sostanziale e non meramente formale dei livelli di competenza professionale indicati nei titoli esteri.

Il giudice ha inoltre osservato che:

  • la docente aveva richiesto la documentazione mancante alle autorità estere ben prima della domanda;
  • il Ministero italiano aveva chiesto per la prima volta l’integrazione documentale (adeverință e apostille) solo molti mesi dopo il deposito dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE;
  • la medesima direttiva non impone formalità specifiche come apostille o dichiarazioni di valore, pur lasciando spazio a verifiche successive sull’autenticità dei documenti.

In virtù del bilanciamento degli interessi in gioco, il TAR ha riconosciuto il pregiudizio concreto che la docente avrebbe potuto subire, in particolare in relazione alle opportunità lavorative per l’anno scolastico 2024/2025, qualora fosse rimasto efficace il diniego.

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