TAR Campania – Salerno – n. 1522 del 2025 – correzione della graduatoria di concorso per assistente sociale

Con una recente sentenza il TAR Campania – Salerno ha chiarito un punto importante in materia di concorsi pubblici: anche chi non aspira al primo posto in graduatoria può avere interesse a ricorrere, se la propria posizione risulta penalizzata da errori di calcolo. La decisione ha affrontato il caso di un concorso per assistente sociale, stabilendo come vada correttamente calcolato il punteggio delle prove, con effetti significativi sul posizionamento dei candidati e sugli eventuali scorrimenti futuri.

ArticoloCon la sentenza n. 1522 del 18 settembre 2025, il TAR Campania – Salerno (Sez. III) si è pronunciato sul concorso bandito da un ente locale per la copertura di un posto di assistente sociale, a tempo pieno e indeterminato.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un candidato collocatosi al quarto posto della graduatoria finale, che ne ha chiesto l’annullamento parziale. L’interessato lamentava che, in violazione dell’art. 35, comma 1, del bando, la commissione esaminatrice avesse calcolato il punteggio finale sulla base della media aritmetica dei voti riportati nelle due prove scritte e nella prova orale, anziché sommare la media aritmetica delle due prove scritte al voto conseguito nella prova orale.

A causa di tale metodo di calcolo, il candidato si era trovato in quarta posizione invece che in seconda, posizione che gli avrebbe consentito di beneficiare dell’eventuale scorrimento previsto dal bando.

Il Tribunale amministrativo, in primo luogo, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti della candidata prima classificata e vincitrice del concorso, confermata nella sua posizione di vertice.

Nel merito, il TAR ha ricostruito il corretto criterio di calcolo indicato dall’art. 35 del bando (lex specialis), ponendosi in linea con il principio già previsto dall’art. 7 del D.P.R. 487/1994 (nella sua versione originaria, ora abrogata). Tale principio stabiliva che le prove scritte costituiscono un’unica prova da valutarsi nel loro valore medio, da sommare al voto della distinta prova orale.

Sulla base di questo criterio, il TAR ha rimodulato la graduatoria, riconoscendo la corretta posizione del ricorrente.

La decisione assume rilievo perché afferma che anche chi non concorre per la prima posizione in graduatoria, in un concorso per un unico posto, ha comunque interesse a ricorrere per ottenere la giusta collocazione, in vista di possibili scorrimenti futuri.

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