Per lungo tempo – sulla scorta del cosiddetto decreto Bersani (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) – si è discusso dell’esatta portata territoriale dell’autorizzazione al commercio itinerante.
Più che una vera e propria disputa giuridica, si è trattato di un’interpretazione contrastante, favorita da una formulazione tutt’altro che lineare del testo normativo, che ha finito per generare letture divergenti e, come nel caso de quo, anche veri e propri errori interpretativi.
Ci si chiedeva, in sostanza, se un commerciante ambulante, munito di regolare autorizzazione, potesse svolgere la propria attività anche al di fuori della regione che aveva rilasciato il titolo. Una questione apparentemente marginale, ma che ha avuto conseguenze molto concrete per migliaia di operatori del settore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26714 del 3 ottobre 2025, è tornata sul tema – più che innovare, ha infatti ribadito un orientamento già espresso in precedenti decisioni – precisando che l’autorizzazione al commercio itinerante consente di esercitare l’attività su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni regionali, salvo casi eccezionali legati a comprovate esigenze di interesse pubblico.
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto a Roma, dove un commerciante campano, titolare di un’autorizzazione permanente rilasciata in un comune in provincia di Salerno, era stato sanzionato da Roma Capitale per aver venduto prodotti alimentari su suolo pubblico. Secondo l’amministrazione, il titolo non produceva effetti al di fuori della Campania.
Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Roma avevano confermato la legittimità della sanzione, ritenendo che la legge consentisse la vendita fuori regione solo in occasione di fiere o manifestazioni.
Il commerciante ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la legge non poneva alcun limite territoriale all’autorizzazione itinerante, la quale, per sua natura, abilita a operare su tutto il territorio nazionale.
La Suprema Corte ha accolto questa impostazione, interpretando l’articolo 28 del d.lgs. 114/1998 in modo coerente con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dal diritto dell’Unione Europea e recepiti dal d.lgs. 59/2010.
L’attività itinerante, ha ricordato la Cassazione, è per definizione un’attività “in movimento”, e non può essere compressa entro confini amministrativi regionali senza una specifica e motivata giustificazione.
La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale che, in casi analoghi, aveva già dichiarato illegittime le normative regionali tese a limitare il commercio su aree pubbliche. Secondo tale orientamento, imporre vincoli territoriali a chi esercita il commercio itinerante significa violare i principi di concorrenza e di libertà d’impresa tutelati sia dalla Costituzione sia dal diritto europeo.
La decisione della Cassazione assume, quindi, un rilievo generale: riafferma una visione moderna e liberale del commercio ambulante, coerente con l’impianto di semplificazione e apertura dei mercati voluto dal legislatore nazionale ed europeo.
Chi è in possesso di un’autorizzazione regolare potrà dunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle regole locali di sicurezza e igiene, ma senza ostacoli burocratici o interpretazioni restrittive non previste dalla legge.
In definitiva, la sentenza n. 26714/2025 non solo risolve una controversia individuale, ma segna un punto fermo nel rapporto – spesso complesso – tra libertà d’impresa e burocrazia amministrativa.
Un richiamo forte agli enti territoriali affinché le regole vengano applicate secondo la loro ratio originaria, evitando di svilirne la portata liberale attraverso interpretazioni che, più che tutelare l’interesse pubblico, finiscono per limitarne l’effettiva realizzazione.
