I COLLOQUI “INTIMI” IN CARCERE E IL DIRITTO ALL’AFFETTIVITÀ

Sulla questione del diritto all’affettività e ai colloqui intimi in carcere, lo scenario attuale in Italia è caratterizzato da un’evoluzione giurisprudenziale significativa in attesa di una piena attuazione legislativa e strutturale.

I punti chiave della situazione, dal profilo sia legale che pratico, sono i seguenti:

1. Il Fondamento Giurisprudenziale (Sentenza n. 10/2024)

Il diritto è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10 del 2024), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18 dell’Ordinamento Penitenziario (O.P.) nella parte in cui prevedeva che i colloqui con il partner (coniuge, parte dell’unione civile o convivente stabile) dovessero svolgersi necessariamente sotto il controllo a vista del personale di custodia, precludendo di fatto l’intimità.

La Corte ha riconosciuto che l’affettività (inclusa la sessualità) è un diritto inviolabile della persona (artt. 2, 3 e 13 Cost.) e un elemento essenziale del trattamento rieducativo (art. 27, comma 3, Cost.).

2. La Mancanza della Legge e le Linee Guida del DAP

Nonostante la sentenza della Consulta, che ha agito da “monito” nei confronti del Parlamento, il legislatore non ha ancora emanato una legge organica che disciplini in modo completo la materia.

In assenza di una legge, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha diffuso delle linee guida (circolari) per l’applicazione immediata del diritto. Tali linee guida stabiliscono:

Destinatari: Solo il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente.

Frequenza e Durata: I colloqui intimi sono concessi con la stessa frequenza dei colloqui visivi mensili, con una durata massima di due ore.

Modalità: Devono svolgersi in locali idonei (le cosiddette “stanze dell’affettività“), senza controllo visivo, ma con sorveglianza esterna e porta che non può essere chiusa dall’interno.

3. Le Sfide Attuative e la “Macchia di Leopardo

Il principale nodo irrisolto, che giustifica il dibattito sulla “maniglia rossa” (riferimento a una possibile chiusura parziale ma non totale), è l’assenza di strutture adeguate nella maggior parte degli istituti.

Carenza di Spazi: Molti penitenziari non dispongono di locali dedicati, portando all’applicazione del diritto solo in pochi istituti pilota (ad esempio, è stata riportata la sperimentazione a Padova).

Azione della Magistratura di Sorveglianza: L’effettività del diritto è spesso garantita attraverso l’azione della Magistratura di Sorveglianza, che accoglie i reclami dei detenuti (ex art. 35-bis O.P.) e ordina alle Direzioni di provvedere, anche in via provvisoria, all’allestimento di spazi idonei.

Esclusioni: Sono esclusi dal beneficio i detenuti sottoposti a regimi speciali (come l’art. 41-bis O.P.) e, secondo le linee guida del DAP, coloro che hanno commesso infrazioni disciplinari recenti o che godono già di permessi premio (su questo punto l’applicazione è oggetto di discussione).

In sintesi, il diritto esiste ed è azionabile (non è una “mera aspettativa“), ma la sua piena e uniforme realizzazione su tutto il territorio nazionale è ancora ostacolata da problemi logistici e dalla mancata definizione di un quadro normativo primario.

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