Divisione giudiziale successiva tra ex coniugi: no all’imposta di registro

Con l’ordinanza n.2433/2926, pubblicata il 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’applicabilità o meno ai giudizi di divisione tra ex coniugi dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro prevista dall’art. 19 della legge 74/1987, gli atti, i documenti ed provvedimenti riguardanti il procedimento di scioglimento del matrimonio.

IL CASO: L’Agenzia delle Entrate notificava ad una contribuente un avviso di liquidazione chiedendo il pagamento di una consistente somma di denaro (euro 43.000) a titolo di imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza emessa all’esito di un giudizio per lo scioglimento della comunione ordinaria su una serie di beni immobili intercorso tra la contribuente e il suo ex coniuge.

La particolarità della fattispecie esaminata risiede nella sequenza temporale degli eventi. La separazione era iniziata nel 2006 e si era conclusa nel 2009. Il procedimento di divorzio era iniziato nel 2009 e terminato nel 2014. La divisione giudiziale, intrapresa con un giudizio autonomo nel 2015 si era conclusa nel 2019.

Avverso l’avviso di liquidazione, la contribuente proponeva ricorso, sostenendo che la somma richiesta non era dovuta in quanto alla sentenza del giudizio dello scioglimento della comunione andava applicata l’esenzione disposta dall’articolo 19 della legge 74/1987.

L’amministratore finanziaria difendeva la richiesta di pagamento, sostenendo, invece, che la sentenza di divisione era “avulsa (…) dalla necessità di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi“.

L’autonomia del giudizio e il notevole lasso di tempo trascorso dal divorzio, secondo l’Agenzia delle Entrate, avevano interrotto il nesso funzionale con la crisi coniugale, rendendo l’atto non meritevole di usufruire dell’agevolazione fiscale dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro.

Il giudizio di primo grado innanzi ai giudici tributari si concludeva con il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell’avviso di liquidazione.

Diversa la decisione dei giudici tributari di secondo grado la quale, riformando la sentenza impugnata accoglieva la tesi della contribuente, riconoscendo che la divisione, sebbene successiva e contenziosa, rientrava nella “negoziazione globale” tra i coniugi per la definitiva composizione della lite, e che il tempo intercorso non era di per sé sufficiente a escludere l’applicazione del beneficio.

Della questione veniva, quindi, investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate lo ha rigettato, ritenendolo infondato.

Come evidenziato dagli Ermellini, in passato, la giurisprudenza di legittimità distingueva tra il contenuto “necessario” degli accordi di separazione (consenso a vivere separati, affidamento figli, assegno) e quello “eventuale“, che includeva patti patrimoniali autonomi che trovavano solo “occasione” nella separazione e che, pertanto, non sempre beneficiavano dell’esenzione.

Tale orientamento è stato superato a partire dalla sentenza n. 2111/2016, che ha introdotto il concetto di “negoziazione globale“. Secondo questo indirizzo, oggi consolidato, gli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione o divorzio sono parte di un’unica operazione negoziale, la cui causa tipica risiede proprio nella volontà di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi coniugale. Tali patti sono qualificati come “contratti della crisi coniugale.

Inoltre, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che la finalità dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987 è quella di “favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede“.

L’obiettivo è quello di agevolare le famiglie, già indebolite dalla crisi, evitando che la necessità di regolare i propri assetti patrimoniali generi un ulteriore carico fiscale, non essendo tale regolamentazione un indice di nuova capacità contributiva.

L’elemento di maggiore interesse dell’ordinanza in commento è l’applicazione di questi principi a un atto che non è né consensuale né contestuale alla separazione o al divorzio.

La Corte afferma con chiarezza che l’agevolazione spetta non solo per gli accordi, ma anche per la sentenza di divisione giudiziale della comunione, quando questa si renda necessaria a causa del mancato raggiungimento di un’intesa tra gli ex coniugi.

Il ragionamento della Corte si fonda sull’irrilevanza della forma dell’atto e del fatto temporale.

Che la sistemazione patrimoniale avvenga tramite un accordo omologato o una sentenza emessa all’esito di un giudizio contenzioso è indifferente ai fini dell’esenzione. La sentenza supplisce alla mancanza di accordo, ma persegue la medesima finalità di definire i rapporti patrimoniali.

Il fatto che il giudizio di divisione sia stato introdotto dopo la sentenza di divorzio non interrompe il nesso causale. Lo scioglimento della comunione legale, infatti, è un effetto automatico della separazione personale (art. 191 c.c.), ma la divisione effettiva dei beni richiede un atto successivo, che può intervenire anche a distanza di tempo. Ciò che conta è che l’atto di divisione sia funzionalmente collegato alla crisi coniugale e ne rappresenti un momento attuativo per la liquidazione definitiva del patrimonio comune.

Nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, il giudice di merito di secondo grado ha correttamente applicato tali principi, riconoscendo che la sentenza di divisione si colloca: “..nell’ambito di una più ampia negoziazione globale intercorsa tra le parti volta” attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliare ”a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale…”.

(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)

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