Revoca dell’agibilità e limiti dell’autotutela: il TAR Campania (Salerno) annulla il provvedimento del Comune di Avellino – Sentenza n. 677/2026

Con la sentenza n. 677/2026, il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno ha chiarito importanti limiti all’esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, il giudice ha stabilito che la revoca dell’agibilità di un intero edificio non può essere disposta in modo automatico e generalizzato, soprattutto quando le eventuali irregolarità non incidono sulla sicurezza strutturale o sulla pubblica incolumità. La decisione rafforza il principio secondo cui l’azione amministrativa deve essere proporzionata, motivata e fondata su presupposti concreti, a tutela dei diritti dei cittadini.


Con sentenza n. 677/2026, resa in data 8 aprile 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Avellino aveva disposto la revoca in autotutela del certificato di agibilità relativo ad un fabbricato sito nel centro del capoluogo irpino.

Il Tribunale ha ritenuto il provvedimento comunale manifestamente illegittimo, disponendone l’integrale annullamento.

In particolare, il Collegio ha chiarito principi di grande rilievo:

  • la presenza di eventuali irregolarità non può giustificare automaticamente la revoca dell’agibilità dell’intero edificio, soprattutto quando non incidono sulla sicurezza strutturale o sulla pubblica incolumità;
  • eventuali criticità riferite a singole unità immobiliari non possono essere estese indistintamente all’intero fabbricato;
  • profili tecnici specifici, come quelli relativi agli impianti (ad esempio, l’ascensore), devono essere trattati nell’ambito dei procedimenti di settore e non possono essere impropriamente utilizzati per incidere sull’agibilità complessiva.

La sentenza riafferma, dunque, un principio fondamentale: l’esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione deve essere rigoroso, proporzionato e fondato su presupposti concreti e attuali, non potendo tradursi in interventi generalizzati e sproporzionati.

La decisione rappresenta un passaggio particolarmente significativo, in quanto pone un argine chiaro a un uso distorto e disinvolto dell’autotutela amministrativa.

Non è consentito alla pubblica amministrazione incidere in modo così grave sulla sfera giuridica dei cittadini in assenza di presupposti reali, attuali e proporzionati.

Il TAR ha così ribadito un principio di civiltà giuridica, prima ancora che di diritto amministrativo, restituendo certezza ai cittadini e richiamando le amministrazioni a un esercizio del potere più responsabile, rigoroso e rispettoso delle garanzie.

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