Con l’ordinanza n. 23233/2026, pubblicata il 15 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti documentali per la procedibilità del ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata in via telematica a mezzo PEC.
La norma di riferimento è l’art. 369 c.p.c. che disciplina il deposito del ricorso per cassazione, imponendo — a pena di improcedibilità — che esso avvenga entro venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Il secondo comma della disposizione enumera i documenti che devono essere depositati unitamente al ricorso, sempre a pena di improcedibilità; tra essi figura, al n. 2, la “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.
La ratio della norma è consentire alla Corte di cassazione di accertare, in limine litis, la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., a tutela dell’interesse pubblicistico al consolidamento del giudicato formale.
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici della Suprema Corte traeva origine da un incidente stradale a seguito del quale i congiunti della vittima agivano in giudizio nei confronti del responsabile e della compagnia assicurativa per ottenere la condanna al risarcimento dei danni.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano con il rigetto della domanda attorea.
Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato improcedibile senza l’esame nel merito delle censure formulate stante un difetto documentale relativo alla prova della notificazione telematica della sentenza d’appello impugnata, avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.
La difesa della ricorrente aveva depositato la copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico e la relazione di notifica telematica predisposta dal difensore della compagnia assicurativa, ma non aveva prodotto il messaggio PEC al quale erano allegati sentenza e relata.
I giudici di legittimità hanno:
- chiarito che tale produzione non era sufficiente, rilevando che: “appare evidente come la ricorrente confonda due tipi diversi di atti: la ‘relazione di notificazione’ della sentenza, predisposta dal notificante, e il messaggio di posta elettronica cui la sentenza notificata viene allegata.“;
- precisato che: “È quest’ultimo che il ricorrente per cassazione ha l’onere di depositare a pena di improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in formato *.eml, *.msg oppure in formato *.pdf con attestazione di conformità. Infatti, è solo questo atto che fornisce la prova della data di notificazione della sentenza impugnata.“. L’omissione non permette di accertare la data effettiva della notificazione: la relazione predisposta dal notificante non prova autonomamente né l’invio né la ricezione del messaggio; tale funzione è invece svolta dal messaggio di posta elettronica certificata, depositabile in formato .eml o .msg, oppure in formato .pdf munito di attestazione di conformità;
- escluso l’operatività della c.d. prova di resistenza, in quanto la notifica del ricorso era successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, né la documentazione mancante risultava depositata dalla controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.
Inoltre, sul piano generale, i giudici hanno ribadito il principio secondo cui, qualora il ricorrente alleghi — espressamente o implicitamente — che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve ritenersi operante il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., con il conseguente onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso.
L’ordinanza in commento chiarisce con precisione un equivoco pratico non infrequente: la “relazione di notifica” non coincide con la prova del perfezionamento della notifica PEC e offre un’ulteriore conferma di un indirizzo ormai stabilizzato: nel ricorso per cassazione contro sentenza notificata via PEC, la prova della notificazione non è integrata dalla sola relata, ma richiede il deposito del messaggio PEC con i relativi allegati; in mancanza, salvo i casi eccezionali elaborati dalla giurisprudenza, il ricorso è improcedibile.
L’omissione di tale adempimento, quando il ricorso sia stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza e la documentazione non sia altrimenti disponibile al giudice, conduce inevitabilmente alla declaratoria di improcedibilità, con le conseguenti ricadute sulle spese processuali e sul contributo unificato.
Inoltre, con l’ordinanza in commento la Cassazione ammette il deposito del messaggio PEC anche in formato .pdf con attestazione di conformità.
Si tratta di un’apertura rilevante, che si pone in linea con la sentenza emessa di recente dalla stessa Cassazione (n. 16918 del 29 maggio 2026) la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato ‘pdf’, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato ‘.eml’ o ‘.msg’ (necessario, invece, al diverso fine della prova dell’avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio) posto che la relata di notifica della sentenza, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore“.
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)
