La sostituzione non altera in alcun modo l’impianto di riscaldamento nella sua struttura né nelle sue caratteristiche funzionali
La sostituzione dei ripartitori di calore, quando sia resa necessaria dall’esaurimento delle batterie e dall’obsolescenza tecnica dei dispositivi e non comporti modifiche strutturali dell’impianto, costituisce un intervento di manutenzione ordinaria. In questa ipotesi, la spesa grava sull’usufruttuario e spetta a quest’ultimo il diritto di voto in assemblea, trattandosi di deliberazione attinente all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento dei servizi comuni in base a quanto previsto dall…
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul quotidiano digitale Norme e Tributi Plus – Condominio & Immobili – de Il Sole 24 ORE)
