Spetta all’usufruttuario il diritto di voto per la sostituzione dei ripartitori di calore

La sostituzione non altera in alcun modo l’impianto di riscaldamento nella sua struttura né nelle sue caratteristiche funzionali

La sostituzione dei ripartitori di calore, quando sia resa necessaria dall’esaurimento delle batterie e dall’obsolescenza tecnica dei dispositivi e non comporti modifiche strutturali dell’impianto, costituisce un intervento di manutenzione ordinaria. In questa ipotesi, la spesa grava sull’usufruttuario e spetta a quest’ultimo il diritto di voto in assemblea, trattandosi di deliberazione attinente all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento dei servizi comuni in base a quanto previsto dall…

(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul quotidiano digitale Norme e Tributi Plus – Condominio & Immobili – de Il Sole 24 ORE)

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