Appalti di trasporto scolastico e offerta tecnica: i mezzi premiati devono essere effettivamente disponibili e idonei – TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza n. 1267/2026

Abstract

Negli appalti di trasporto scolastico, quando la legge di gara attribuisce uno specifico punteggio alle caratteristiche dei mezzi indicati nell’offerta tecnica, tali mezzi non possono essere considerati semplici risorse da reperire in un momento successivo. Devono, invece, essere concretamente idonei e realmente destinabili al servizio già nella fase di gara, perché proprio le loro caratteristiche hanno inciso sull’attribuzione del punteggio. È questo il principio affermato dal TAR Campania – Salerno, Sezione I, con la sentenza n. 1267/2026, che chiarisce il confine tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione ed elementi premiali dell’offerta tecnica.

Il caso esaminato dal TAR

Con la sentenza n. 1267/2026, il TAR Campania – Salerno, Sezione I, è intervenuto nell’ambito di una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico relativo a più anni scolastici.

La controversia riguardava, in particolare, la valutazione dell’offerta tecnica dell’originario aggiudicatario e il punteggio premiale attribuito in relazione ai mezzi indicati per l’esecuzione del servizio.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e dichiarando altresì illegittima l’anticipata esecuzione del contratto.

La decisione assume particolare interesse non tanto per la specifica vicenda procedimentale, quanto per il principio espresso in ordine alla rilevanza degli elementi dell’offerta tecnica ai quali la stazione appaltante attribuisce uno specifico punteggio.

Il principio: ciò che viene premiato in gara deve essere reale e concretamente utilizzabile

Il punto centrale della pronuncia riguarda la qualificazione dei mezzi indicati nell’offerta tecnica.

Negli appalti aventi ad oggetto il trasporto scolastico, quando la lex specialis attribuisce uno specifico punteggio alle caratteristiche dei veicoli offerti, questi ultimi non possono essere considerati meri requisiti destinati ad assumere rilevanza soltanto nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Essi diventano, infatti, elementi qualificanti dell’offerta tecnica.

Ne consegue che la loro effettiva disponibilità, la loro idoneità e la loro concreta destinabilità al servizio devono poter essere verificate già nella fase di gara.

Il punteggio attribuito dalla stazione appaltante, infatti, deve trovare corrispondenza in elementi reali dell’offerta e non in caratteristiche meramente astratte, eventuali o non concretamente utilizzabili per l’esecuzione del servizio.

In altri termini, quando una determinata caratteristica tecnica costituisce oggetto di valutazione e determina l’attribuzione di un punteggio premiale, essa non può essere degradata a semplice impegno futuro dell’operatore economico.

La rilevanza concreta dei mezzi indicati nell’offerta

Nel caso esaminato, la contestazione riguardava due autobus indicati nell’offerta tecnica dell’originario aggiudicatario e valorizzati ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Dagli accertamenti effettuati emergeva che uno dei mezzi risultava già destinato a un diverso servizio di trasporto scolastico, mentre l’altro era impiegato in un servizio di trasporto pubblico urbano e disponeva di soli nove posti a sedere, oltre a posti in piedi.

Quest’ultimo mezzo risultava, pertanto, non idoneo rispetto alle caratteristiche proprie del servizio di trasporto scolastico oggetto dell’affidamento.

La rilevanza di tali circostanze deriva proprio dalla funzione attribuita ai mezzi nell’ambito della procedura di gara.

Non si trattava, infatti, di verificare esclusivamente la futura capacità dell’operatore economico di procurarsi mezzi idonei per l’esecuzione del contratto, ma di accertare la reale consistenza degli elementi sui quali era già stato attribuito un punteggio nell’ambito della valutazione comparativa delle offerte.

La distinzione tra requisiti di partecipazione, requisiti di esecuzione ed elementi dell’offerta

La sentenza offre l’occasione per ribadire una distinzione particolarmente importante nel diritto dei contratti pubblici.

I requisiti di partecipazione attengono alla possibilità dell’operatore economico di prendere parte alla procedura di gara.

I requisiti di esecuzione, invece, riguardano le condizioni che devono sussistere al momento in cui il contratto viene concretamente eseguito.

Diversa è la posizione degli elementi dell’offerta tecnica ai quali viene attribuito un punteggio.

Quando una determinata caratteristica viene presa in considerazione ai fini della valutazione qualitativa dell’offerta e determina un vantaggio competitivo nella graduatoria, essa entra direttamente a far parte del contenuto dell’offerta sottoposta alla valutazione della commissione.

Per tale ragione, deve possedere un grado di effettività e concretezza coerente con il punteggio attribuito.

Non sarebbe, infatti, compatibile con la funzione stessa della valutazione comparativa attribuire un punteggio sulla base di un elemento che, al momento della gara, non risulti concretamente utilizzabile oppure risulti destinato ad altri servizi incompatibili con quello oggetto dell’affidamento.

Gli effetti della pronuncia

La decisione ha avuto concreta esecuzione da parte della stazione appaltante.

A seguito della sentenza, è stata disposta l’esclusione dell’originario aggiudicatario ed è stata revocata l’esecuzione d’urgenza precedentemente autorizzata.

La graduatoria è stata quindi riformulata e, con successivo provvedimento, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato all’operatore economico risultato primo a seguito della nuova valutazione.

Anche sotto questo profilo, la vicenda mostra come la corretta qualificazione degli elementi dell’offerta tecnica possa incidere direttamente non soltanto sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma sull’intero esito della procedura.

La rilevanza della sentenza nel diritto dei contratti pubblici

La sentenza n. 1267/2026 del TAR Campania – Salerno riveste particolare interesse perché chiarisce il rapporto tra fase di gara e fase esecutiva con riferimento agli elementi tecnici oggetto di valutazione.

Il criterio da seguire è sostanziale: occorre verificare quale funzione la lex specialis attribuisca a un determinato elemento.

Se esso costituisce soltanto una condizione richiesta per la futura esecuzione del contratto, potrà assumere rilievo nella relativa fase.

Se, invece, quello stesso elemento viene utilizzato per attribuire un punteggio e quindi per differenziare qualitativamente un’offerta rispetto alle altre, diventa parte integrante della proposta tecnica sulla base della quale viene formata la graduatoria.

Da ciò discende un principio di carattere generale: il punteggio attribuito in gara deve corrispondere a elementi effettivi, verificabili, idonei e concretamente utilizzabili nell’esecuzione del servizio.

La valutazione dell’offerta tecnica può infatti assolvere correttamente alla propria funzione comparativa soltanto quando gli elementi premiati dalla stazione appaltante trovino una corrispondenza reale nelle modalità con cui l’operatore economico si propone di eseguire il contratto.

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