Autorizzazione paesaggistica e iter pluriennale: il TAR Salerno (sent. n. 572/2024) respinge il ricorso della Soprintendenza

Dopo oltre sette anni di contenzioso, il TAR Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso della Soprintendenza contro un’autorizzazione paesaggistica rilasciata da un commissario ad acta. Il caso riguarda un progetto di ristrutturazione sul lungomare di Santa Maria di Castellabate. Secondo il giudice, eventuali errori del commissario andavano contestati con reclamo entro 60 giorni e non attraverso un’azione di annullamento. Una decisione che chiarisce l’ambito del potere di impugnazione nei procedimenti sostitutivi.

Con l’interessante sentenza n. 572/2024, il TAR Campania – Salerno ha affrontato profili rilevanti sotto il profilo processuale, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal Ministero della Cultura – Soprintendenza per l’archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, che aveva impugnato un’autorizzazione paesaggistica rilasciata da un commissario ad acta in sostituzione del Comune di Castellabate.

L’autorizzazione in questione era stata emessa al termine di un complesso iter durato oltre sette anni, nel corso del quale si sono succedute numerose pronunce del giudice amministrativo.

Il titolo paesaggistico era stato rilasciato per un progetto di ristrutturazione relativo a un fabbricato di una società, situato sul lungomare di Santa Maria di Castellabate, nella zona “A1” del piano di recupero collegato al vigente piano regolatore generale.

La richiesta di autorizzazione risaliva al 2016, e l’impresa interessata aveva ottenuto tutti i necessari assensi dalle amministrazioni competenti, incluso il nulla osta dell’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il dissenso della Soprintendenza, oppostasi all’intervento, ha dato origine a una vera e propria “Odissea amministrativa”, scandita da sei sentenze di primo grado e due pronunce di secondo grado, tutte favorevoli alla posizione della società richiedente. La giustizia amministrativa ha riconosciuto in più occasioni la legittimità dell’intervento edilizio e ha censurato l’operato dell’amministrazione statale, fino a indurre il commissario ad acta al rilascio, prima dell’autorizzazione paesaggistica, poi del permesso di costruire.

Nel giudizio in esame, il TAR ha ritenuto inammissibile l’impugnazione della Soprintendenza, affermando il principio di diritto secondo cui eventuali vizi dell’operato del commissario ad acta – nel caso specifico, nella fase di rilascio dell’autorizzazione – non possono essere fatti valere mediante ricorso di annullamento, ma devono essere contestati esclusivamente con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., entro il termine perentorio di 60 giorni.

Il provvedimento si inserisce in una linea giurisprudenziale che mira a definire con chiarezza i limiti dei poteri di impugnazione degli organi amministrativi, soprattutto nei casi in cui si sia attivato il potere sostitutivo del commissario ad acta per garantire l’esecuzione di sentenze amministrative definitive.

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