La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3171, pubblicata il 12 febbraio 2026, si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla rimborsabilità dei buoni postali fruttiferi cointestati e muniti della clausola di “pari facoltà di rimborso” (PFR), in caso di decesso di uno dei contitolari.
Il nucleo della controversia risiede nell’interpretazione della normativa applicabile ai buoni postali fruttiferi cointestati con la clausola di pari facoltà di rimborso in caso di premorienza di uno dei titolari.
Negli anni sulla questione, all’interno della giurisprudenza, si sono contrapposti due orientamenti.
- Un orientamento minoritario, sostiene che, in assenza di una disciplina specifica per i Buoni Postali Fruttiferi si applica per analogia l’art. 187 del D.P.R. n. 256/1989, dettato per i libretti di risparmio postale. Tale norma, per effetto del rinvio generico contenuto nell’art. 203 dello stesso decreto, impone la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, paralizzando di fatto la “pari facoltà di rimborso” dopo il decesso di un cointestatario.
- L’altro orientamento, consolidato a partire dalla sentenza della Cassazione n. 24639/2021, sostiene che ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma.
Il caso
La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità trae origine dal rifiuto opposto da Poste Italiane S.p.A. alla richiesta di rimborso di 33 buoni postali fruttiferi, presentata dalla cointestataria superstite dopo il decesso del marito, anch’egli contitolare insieme ai figli.
A fronte del diniego, la titolare otteneva un decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, contro il quale Poste Italiane proponeva opposizione.
La tesi delle Poste Italiane si fondava sull’assunto che, a seguito della morte di un cointestatario, il rimborso potesse avvenire solo con la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (i cointestatari superstiti e gli eredi del defunto). Invocava l’applicazione analogica dell’art. 187 del D.P.R. n. 256/1989, norma dettata per i libretti di risparmio postale, e le leggi sulle successioni. Evidenziava, inoltre, di aver ricevuto espressa opposizione da parte della figlia dell’ingiungente.
Il Tribunale ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 208 del D.P.R. n. 256/1989, che sancisce la rimborsabilità “a vista” dei buoni, rigettava l’opposizione.
Diversa la decisione della Corte d’Appello, la quale riformava la sentenza di primo grado, accogliendo la tesi di Poste Italiane.
I giudici della Corte territoriale ritenevano estensibile ai buoni postali fruttiferi la normativa relativa ai libretti di risparmio cointestati e, quindi necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto per il rimborso del saldo.
Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dai figli del defunto, essendo l’originaria attrice deceduta.
I ricorrenti deducevano, tra i motivi del gravame, la nullità della sentenza della Corte di Appello per l’erronea applicazione ai buoni postali fruttiferi (BFP) della disciplina prevista per i libretti di risparmio postale. In particolare, sostenevano che la normativa sui buoni postali fruttiferi (art. 208 D.P.R. n. 256/1989) prevede espressamente che i buoni siano “rimborsabili a vista“, una norma speciale che impedisce l’applicazione analogica dell’art. 187 dello stesso decreto, dettato per i libretti di risparmio.
Inoltre, evidenziavano che l’art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sull’imposta di successione) non è applicabile ai buoni postali fruttiferi, in quanto questi ultimi sono equiparati ai titoli del debito pubblico e, come tali, esclusi dall’attivo ereditario ai fini di tale imposta. Non vi è quindi alcun obbligo di includerli nella dichiarazione di successione.
La decisione
Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ha accolto con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione.
Nel decidere, gli Ermellini, evidenziando che la Corte di Appello aveva erroneamente aderito a un orientamento giurisprudenziale ormai superato, hanno richiamato il consolidato principio secondo cui: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’art. 187, comma 1, d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina“.
Pur essendo i libretti postali e i buoni postali fruttiferi entrambi documenti di legittimazione (art. 2002 Codice Civile), i secondi presentano una caratteristica peculiare: l’intrasferibilità del credito, sancita dall’art. 204, comma 3, del D.P.R. n. 256/1989, salvo che per successione mortis causa. Questa intrasferibilità, secondo la Corte, “si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto «a vista», all’intestatario“.
Negare il rimborso al cointestatario superstite significherebbe paralizzare la funzione stessa della clausola PFR e la natura del titolo.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito, un punto fondamentale circa la distinzione tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione.
La legittimazione del cointestatario superstite a riscuotere l’intero non incide sulla titolarità del credito. L’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, si divide tra gli eredi in proporzione delle quote (art. 1295 c.c.), ma ciò riguarda i rapporti interni. Colui che riscuote l’intera somma sarà tenuto a versare agli eredi del defunto la quota di loro spettanza.
Questa distinzione garantisce la tutela degli eredi senza pregiudicare la funzionalità del buono postale.
Inoltre è stato evidenziato che ai buoni postali fruttiferi non si applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sull’imposta sulle successioni), che vieta ai debitori del defunto di pagare le somme dovute agli eredi senza la presentazione della dichiarazione di successione. L’esclusione trova il fondamento sul fatto che il buoni postali fruttiferi sono equiparati ai titoli di Stato e, come tali, esclusi dall’attivo ereditario ai fini dell’imposta (art. 12, lett. i, D.Lgs. n. 346/1990). Non sussiste quindi alcun obbligo per il contribuente di dichiararli, né un divieto di pagamento per Poste Italiane.
L’ordinanza in commento pur non introducendo un principio inedito, assume un notevole rilievo in quanto consolida definitivamente un orientamento che tutela l’affidamento dei risparmiatori e la funzionalità dei buoni postali fruttiferi.
La decisione conferma che la clausola “pari facoltà di rimborso” mantiene la sua piena efficacia anche dopo il decesso di uno dei cointestatari, legittimando ciascun superstite a ottenere il pagamento dell’intero importo “a vista”.
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)
