Una recentissma sentenza del TAR Campania – Salerno ha chiarito quando le case mobili installate negli agriturismi sono legittime e non richiedono il permesso di costruire. Se inserite in strutture regolarmente autorizzate, prive di ancoraggi permanenti al suolo e facilmente rimovibili, le case mobili rientrano nell’edilizia libera. La decisione rafforza il ruolo dell’agricampeggio e del turismo rurale come strumenti di sviluppo sostenibile, tutela del territorio e valorizzazione delle aree interne.
Con la sentenza n. 71/2026, la Sezione II del TAR Campania – Salerno ha accolto un ricorso proposto contro un’ordinanza comunale che disponeva la demolizione di 20 case mobili installate all’interno di un agriturismo situato in un borgo della costiera cilentana, annullando integralmente il provvedimento.
Il giudice amministrativo ha affermato un principio di particolare rilievo per il settore agrituristico: nelle strutture ricettive rurali regolarmente abilitate anche allo svolgimento dell’agricampeggio è legittima l’installazione di case mobili e di altre unità abitative leggere senza necessità di permesso di costruire o di altri titoli, purché:
- siano dotate di meccanismi di rotazione in funzione;
- siano prive di ancoraggi permanenti al suolo;
- siano fornite di allacciamenti alle reti elettriche, idriche e tecnologiche facilmente rimovibili.
In presenza di tali condizioni – chiarisce il TAR – le case mobili non possono essere qualificate come “nuove costruzioni”, rientrando invece nel regime dell’attività edilizia libera, in applicazione del Testo unico per l’edilizia e delle leggi regionali della Campania n. 15/2008 e n. 16/2019.
Il Collegio ha inoltre precisato che non sono le singole case mobili a dover essere autonomamente autorizzate, ma la struttura agricolo-ricettiva nel suo complesso, che deve risultare già assentita sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ai fini della legittima collocazione delle unità abitative.
La sentenza segna un passaggio importante per il turismo rurale: l’agricampeggio è una forma pienamente legittima di ospitalità e, come tale, può prevedere l’installazione di case mobili correttamente inserite in strutture autorizzate, non assimilabili all’edilizia tradizionale.
La decisione costituisce un riferimento rilevante sia per gli imprenditori sia per le amministrazioni locali, chiamate ad applicare la normativa urbanistico-edilizia in modo corretto, proporzionato e coerente con le finalità di tutela del territorio e di sviluppo sostenibile.
Per le aree interne, la sentenza rappresenta un segnale positivo: l’agricoltura multifunzionale, l’agriturismo e l’agricampeggio sono strumenti concreti per contrastare lo spopolamento, sostenere le economie locali e promuovere un turismo lento, compatibile con i valori ambientali.
