Case mobili nei campeggi: il TAR Salerno (sent. n. 2182/2023) ha escluso l’obbligo del nulla osta del Parco in presenza dei requisiti di edilizia libera

Il TAR Salerno, recentemente, si è espresso su un caso che riguarda l’installazione di case mobili all’interno di un campeggio situato in un’area naturale protetta. I giudici hanno chiarito che, se queste strutture rispettano i requisiti di precarietà e amovibilità previsti dalla normativa, non servono né il permesso di costruire né il nulla osta dell’Ente Parco. Una decisione che conferma l’applicazione dell’edilizia libera anche in contesti ambientalmente sensibili, a patto che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla legge.

Con sentenza n. 2182/2023, il T.A.R. Campania – Salerno (Sez. II) è tornato sulla questione dell’installazione di “case mobili” all’interno di strutture turistiche all’aria aperta ubicate in aree naturali protette.

La decisione si segnala per aver affermato con chiarezza il principio secondo cui, in presenza dei requisiti di precarietà strutturale e funzionale e di trasportabilità, stabiliti dalla normativa statale e regionale, la collocazione di unità mobili – anche se posizionate in modo permanente – all’interno di campeggi regolarmente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico (ove previsto), non richiede il nulla osta dell’Autorità di tutela previsto dall’art. 13 della L. 394/1991.

La vicenda oggetto di giudizio ha riguardato i provvedimenti con cui il Comune e l’Ente Parco avevano ordinato la rimozione di 10 case mobili presenti in un campeggio, contestando l’assenza del permesso di costruire e del nulla osta ambientale.

La società titolare della struttura ricettiva ha impugnato gli atti sanzionatori, allegando una relazione tecnica che ha documentato la natura amovibile dei manufatti: strutture su ruote, appoggiate al suolo, non infisse stabilmente e collegate alle reti di servizio mediante allacci temporanei.

Nel definire il giudizio, il TAR ha annullato le ordinanze impugnate, richiamandosi all’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5897/2021, secondo cui l’installazione di moduli del genere rientra nell’ambito dell’edilizia libera e, pertanto, non necessita di alcun titolo abilitativo né di autorizzazioni paesaggistiche aggiuntive da parte dell’Ente Parco.

Il Tribunale ha sottolineato che tali strutture, essendo precarie, temporanee e non infisse, non integrano un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire e, dunque, non richiedono alcun previo assenso neppure da parte dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale.

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