Il TAR Salerno ha annullato un parere negativo della Soprintendenza che aveva bloccato una richiesta di condono edilizio per lavori su un immobile situato in area vincolata. Il Tribunale ha chiarito che la Soprintendenza non può sconfinare nelle competenze del Comune, il quale ha il compito di verificare l’esistenza e la data delle modifiche edilizie. Spetta invece all’ente statale valutare la compatibilità paesaggistica dello stato attuale dell’immobile.
Con la sentenza n. 2432/2024, la Sezione I del TAR Campania – Salerno ha annullato il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio, riguardante una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della L. n. 47/1985 per opere realizzate senza titolo su un immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Nel caso esaminato, la Soprintendenza aveva motivato il proprio dissenso contestando una presunta alterazione delle caratteristiche strutturali, morfologiche e dimensionali dell’edificio, facendo riferimento a:
- l’inserimento di una scala a chiocciola esterna,
- modifiche prospettiche,
- incremento di superfici e volumi.
Secondo l’ente, tali opere sarebbero successive alla presentazione dell’istanza e non rientranti nel condono.
Tuttavia, è emerso che le differenze rilevate erano dovute ad errori materiali commessi nella redazione degli elaborati grafici da parte del tecnico incaricato, non a reali interventi edilizi eseguiti in seguito.
Il Comune, nell’ambito dell’istruttoria, aveva valutato positivamente la procedibilità dell’istanza, anche sulla base del parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, e aveva trasmesso gli atti alla Soprintendenza per il prescritto parere vincolante.
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza in materia, affermando che:
“Non spetta alla Soprintendenza esercitare competenze riservate all’Amministrazione comunale, investita del potere di sorveglianza urbanistico-edilizia e competente all’istruttoria della domanda di condono sotto il profilo urbanistico-edilizio.”
In particolare, è stato sottolineato che:
- il Comune è l’unico soggetto competente a valutare eventuali modifiche apportate dopo la presentazione della domanda di condono;
- la Soprintendenza avrebbe dovuto limitarsi a esprimere un giudizio sulla compatibilità paesaggistica delle opere nello stato attuale, al fine di rendere il proprio parere vincolante.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che il parere sfavorevole fosse affetto da eccesso di potere per sviamento di competenza, e ne ha disposto l’annullamento.