Consiglieri di minoranza e diritto d’iniziativa: il TAR Salerno sulle restrizioni regolamentari

Il TAR Salerno con una recente decisione (sent. n. 3115/2023) ha annullato alcune norme del nuovo regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di Santa Marina (SA), che limitavano eccessivamente i poteri della minoranza. In particolare, la sentenza ha chiarito che anche un solo consigliere ha diritto a presentare proposte, mozioni e interrogazioni, e che il presidente del consiglio non può decidere in autonomia su lacune interpretative del regolamento. Una decisione che rafforza i principi di equilibrio istituzionale e partecipazione democratica negli enti locali.

Con sentenza n. 3115/2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, la Sezione I del TAR Campania – Salerno accoglieva il ricorso presentato da alcuni consiglieri di opposizione del Comune di Santa Marina (SA), annullando diverse disposizioni contenute nel nuovo regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione n. 16 del 16 giugno 2022.

I ricorrenti avevano evidenziato un’eccessiva concentrazione di poteri in capo al sindaco/presidente del consiglio, che comprometteva la possibilità della minoranza di svolgere efficacemente le proprie funzioni.

Il regolamento, infatti, subordinava la presentazione di proposte, mozioni, interpellanze e interrogazioni, nonché l’istituzione di commissioni speciali e temporanee, al raggiungimento di un numero minimo di consiglieri, impedendo di fatto ogni iniziativa autonoma da parte della minoranza.

Il Tribunale amministrativo, accogliendo tali censure, ha rilevato che il regolamento attribuiva al presidente del consiglio un potere interpretativo eccessivo, anche nei casi non espressamente regolati dal testo.

Secondo i giudici, però, “la potestà di decidere sulle eventuali lacune o questioni interpretative della disciplina regolamentare non può essere sottratta all’organo consiliare”.

Inoltre, il TAR ha imposto al Comune di rispettare i tempi di deposito della documentazione, ritenendo inadeguata la prassi di convocare il consiglio comunale il venerdì per il lunedì successivo, limitando così la possibilità dei consiglieri di esaminare gli atti.

Particolare attenzione è stata data anche ai numeri richiesti per esercitare i diritti consiliari:

Le commissioni speciali devono poter essere istituite da un quinto dei consiglieri (e non da un terzo come previsto dal regolamento impugnato);

Le mozioni devono poter essere presentate anche da un singolo consigliere, come stabilito dall’art. 43 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che riconosce a ciascun consigliere comunale e provinciale il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

Il Collegio ha quindi ritenuto illegittime le clausole regolamentari che prevedevano un quorum minimo per l’esercizio di tali prerogative, riaffermando il diritto pieno di partecipazione della minoranza alla vita istituzionale dell’ente locale.

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