Il Consiglio di Stato (sent. n. 8610/2023) afferma l’applicabilità del silenzio-assenso al parere tardivo della Soprintendenza nella conferenza di servizi. Un’importante pronuncia in tema di autorizzazioni paesaggistiche.
Con una recente decisione di straordinario rilievo sul piano esegetico e sostanziale, il Consiglio di Stato (Sez. IV), nel respingere l’appello proposto dal Ministero della Cultura avverso la pronuncia del T.A.R. Campania – Salerno n. 2946 del 4.11.2022, resa in merito al diniego del titolo edificatorio di una residenza turistico-alberghiera in un’area soggetta a plurimi vincoli paesaggistico-ambientali, ha affermato il principio secondo cui il silenzio-assenso ex art. 17-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 è applicabile al parere reso dalla Soprintendenza a.b.a.p. nell’ambito della conferenza di servizi.
Con la sentenza n. 8610/2023 del 2.10.2023, il Supremo Consesso ha ripercorso, in un ampio scritto di 48 pagine, il contrasto giurisprudenziale sul tema, analizzando approfonditamente la disciplina di settore, i canoni di interpretazione normativa e la portata applicativa di pareri e circolari ministeriali.
Prendendo nettamente posizione sulla questione, il giudice amministrativo d’appello ha affermato che, “alla luce delle complessive considerazioni” contenute nella puntuale e dettagliata motivazione della sentenza, “il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset”.
Ne è conseguito il rigetto dell’appello ministeriale, con conferma della citata sentenza n. 2946 del 4.11.2022.
Vale ricordare, a tal riguardo, che l’Autorità tutoria aveva espresso il proprio parere contrario oltre il termine fissato, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990, nell’avviso di indizione della conferenza di servizi, ribadendolo con un successivo atto.
D’altro canto, l’amministrazione comunale procedente, con propria determina, pur ritenendo “l’intervento dal punto di vista urbanistico conforme al PRG e alle norme di attuazione attualmente vigenti e pertanto assentibile”, aveva statuito che “il dissenso espresso non fosse superabile senza apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come rappresentato dal parere contrario della Soprintendenza”.