Abstract
La Corte d’Appello di Bari ha riformato una sentenza assolutoria, riconoscendo la responsabilità civile di una madre che aveva trasferito la figlia undicenne in un’altra regione senza il consenso dell’altro genitore affidatario. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, i giudici hanno affermato che anche un trasferimento comunicato ma non condiviso può integrare il reato di sottrazione di minore quando impedisce l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e altera la continuità del rapporto affettivo con il figlio.
Articolo
Con la sentenza n. 2349 del 2025, la Corte d’Appello Penale di Bari ha riformato la decisione del Tribunale di Trani, riconoscendo la sussistenza del reato di sottrazione di minore previsto dall’art. 574 c.p.
Il caso riguardava una madre che, in regime di affido condiviso, aveva deciso di trasferirsi da una località pugliese nel capoluogo di una regione del Nord Italia insieme alla figlia di undici anni. Il trasferimento era stato comunicato ma non condiviso, poiché l’altro genitore aveva manifestato espresso dissenso e non vi era stata alcuna preventiva autorizzazione del giudice, come richiesto dall’art. 337-ter c.c.
Il Tribunale di primo grado aveva assolto l’imputata, ritenendo che mancasse l’intento di sottrarre la minore al padre. Diversamente, i giudici d’appello hanno valorizzato la dimensione oggettiva della condotta, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Cass. pen. n. 12308/2025; Cass. n. 33452/2014; Cass. n. 37321/2008), secondo cui il reato di sottrazione di minore è plurioffensivo, in quanto tutela non solo il diritto del genitore all’esercizio della responsabilità, ma anche il diritto del figlio a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori.
Come precisato dai giudici della Corte territoriale barese, la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 574 c.p. stigmatizza la condotta del genitore che, contro la volontà dell’altro, sottrae a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della responsabilità genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora. Si tratta, infatti, di un delitto plurioffensivo, che lede contemporaneamente il regolare svolgimento della funzione genitoriale e il diritto del minore a vivere nel proprio habitat naturale e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.
Il Collegio ha osservato che il trasferimento in una città distante centinaia di chilometri aveva reso impraticabile il regime di frequentazione stabilito in sede di separazione e aveva interrotto la quotidianità tra padre e figlia. La semplice comunicazione del cambio di domicilio, priva di consenso o di autorizzazione giudiziale, non è sufficiente a escludere la rilevanza penale della condotta.
La decisione d’appello riafferma che, nel regime di affido condiviso, il trasferimento unilaterale del minore, anche se comunicato ma non condiviso, integra la condotta di sottrazione quando impedisce all’altro genitore di esercitare in modo effettivo la propria funzione educativa e affettiva.
Con questa pronuncia, i giudici baresi si pongono nel solco della giurisprudenza della Cassazione, ribadendo che la bigenitorialità è un diritto concreto del minore, che non può essere sacrificato da iniziative unilaterali di uno dei genitori.
