Il TAR Salerno ha accolto il ricorso presentato da una società titolare di un complesso turistico-ricreativo della costa cilentana, annullando due provvedimenti comunali che vietavano la prosecuzione dell’attività alberghiera e di intrattenimento musicale. I giudici hanno ritenuto che il Comune fosse intervenuto oltre i termini previsti dalla legge e in assenza di reali presupposti di urgenza. Una sentenza che chiarisce le regole su tempi, competenze e limiti nei controlli sulle attività ricettive e di spettacolo.
Con la sentenza n. 1887/2024 la Sezione I del TAR Campania – Salerno ha definito un’importante controversia in materia di attività ricettive e spettacolo, precisando i principi che regolano i poteri di autorizzazione, controllo e vigilanza sui pubblici esercizi.
Il caso riguardava un complesso turistico-ricreativo situato sulla costa del Cilento, composto da un albergo-ristorante e da una nota discoteca annessa. La società titolare aveva avviato le attività mediante distinte segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA).
Il TAR ha annullato:
- il provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività alberghiera e di intrattenimento musicale e danzante, adottato dal responsabile dello sportello unico per le attività produttive, in seguito a una segnalazione della Prefettura;
- la successiva ordinanza contingibile e urgente di chiusura della discoteca, emessa dal sindaco a seguito di un’ispezione dei Carabinieri.
Tali provvedimenti avevano generato un forte clamore mediatico e locale.
Nel motivare l’annullamento del primo atto, il TAR ha evidenziato che il provvedimento era stato adottato oltre il termine ordinario di 60 giorni dalla presentazione delle SCIA, in violazione dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990, che disciplina l’intervento inibitorio dell’amministrazione. Inoltre, mancavano i presupposti sostanziali per esercitare il potere di blocco delle attività.
Quanto alla chiusura del locale da ballo, il giudice ha rilevato l’assenza dei requisiti di straordinarietà e urgenza, fondamentali per l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente. Il provvedimento si basava su un solo episodio di sovraffollamento, e non risultava che fossero state esperite le ordinarie misure di controllo e vigilanza previste per le attività di trattenimento.
In aggiunta, il TAR ha osservato che, in base all’art. 107 del TUEL e al principio del contrarius actus, la competenza ad adottare misure interdittive spetta al dirigente responsabile del servizio interessato, ovvero colui che in via ordinaria rilascia le autorizzazioni in materia. Il sindaco, in tal caso, avrebbe ecceduto i propri poteri, intervenendo in materia non rientrante nella sua sfera di attribuzioni dirette.
La sentenza rafforza i confini tra le diverse competenze amministrative e riafferma la necessità di rispettare i presupposti normativi e temporali per ogni intervento inibitorio nei confronti delle imprese turistiche e ricreative.