Il TAR Calabria ha annullato l’esclusione di un raggruppamento di professionisti da una gara per l’affidamento di servizi tecnici nel porto di Bagnara Calabra. Il motivo? L’offerta economica prevedeva un ribasso del 100% sulle spese generali, ritenuto inammissibile dalla stazione appaltante per violazione dell’equo compenso. Ma il giudice ha stabilito che l’esclusione è illegittima se non si analizzano in modo approfondito e ragionato le giustificazioni offerte. Una pronuncia che ribadisce il corretto rapporto tra legge sull’equo compenso e verifiche di congruità nelle gare pubbliche.
Con la sentenza n. 632 del 24 ottobre 2024, il TAR Calabria – sezione distaccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto da un raggruppamento temporaneo di professionisti escluso da una gara pubblica, annullando il provvedimento impugnato.
La gara riguardava l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento di “Riqualificazione e messa in sicurezza area portuale – porto di Bagnara Calabra”, per un valore complessivo di € 695.612,13, suddiviso in:
- € 604.880,09 per compenso professionale;
- € 90.732,01 per spese generali e oneri accessori.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, articolata in:
- offerta tecnica;
- offerta economica riferita solo alla componente “spese generali e oneri accessori”, mentre la parte di compenso professionale era intangibile.
Il raggruppamento ha presentato un’offerta con ribasso del 100% sulle spese generali, lasciando inalterato il compenso. Tuttavia, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto tale ribasso equivalente a un ribasso indiretto sul compenso, quindi lesivo della disciplina sull’equo compenso (legge n. 49/2023), ed ha disposto l’esclusione.
Il TAR Calabria ha invece affermato che:
- la stazione appaltante ha omesso la necessaria valutazione delle giustificazioni tecniche fornite dall’offerente in sede di verifica dell’anomalia;
- non è sufficiente affermare in astratto che il ribasso “erode l’equo compenso” per disporre l’esclusione;
- è necessario, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, procedere a una valutazione puntuale, analitica e ragionata delle giustificazioni presentate, per verificare se l’offerta sia realmente sostenibile, congrua e realizzabile.
La sentenza ribadisce un principio importante: l’equo compenso non può essere invocato in modo automatico per escludere un’offerta, senza prima accertare la concreta compatibilità dell’offerta con la prestazione richiesta, soprattutto quando la normativa consente ribassi su voci diverse dal compenso.