La liquidazione giudiziale delle società in liquidazione volontaria: presupposti

Con la recente ordinanza n. 6666 del 20 marzo 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società posta in liquidazione volontaria, offrendo un’importante precisazione sui limiti di applicazione del cosiddetto criterio dell’insolvenza “statica”.

IL CASO.

Il caso trae origine dal ricorso proposto da un creditore per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata.

Dopo la notifica del ricorso da parte del creditore e prima della decisione del Tribunale, l’assemblea della società resistente deliberava la propria messa in liquidazione volontaria, iscrivendo la delibera nel registro delle imprese.

Accolto il ricorso promosso dal creditore e dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale, in sede di reclamo proposto dalla società, la Corte d’Appello accoglieva le doglianze di quest’ultima e revocava la procedura concorsuale.

Secondo i giudici della Corte territoriale, trovandosi la società formalmente in stato di liquidazione al momento della decisione, il presupposto oggettivo dell’insolvenza doveva essere valutato non più secondo il criterio “dinamico” (l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni), bensì secondo il criterio “statico“, incentrato sulla capienza del patrimonio.

Sulla scorta di una perizia di stima, che indicava un attivo di oltre 28 milioni di euro a fronte di un passivo di circa 18,6 milioni, la Corte d’Appello concludeva per l’insussistenza dello stato di insolvenza, data l’evidente eccedenza patrimoniale.

La decisione veniva, pertanto, impugnata dalla curatela e dal creditore istante con il ricorso per cassazione.

I ricorrenti lamentavano, tra i motivi del gravame, l’errata e meramente formale applicazione dei principi in materia di accertamento dell’insolvenza.

LA DECISIONE.

La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il corretto perimetro applicativo del criterio patrimoniale per le società in liquidazione, pur ribadendo la correttezza del passaggio da un criterio dinamico a uno statico una volta che la società ha mutato il proprio scopo da lucrativo a liquidatorio, ha accolto le censure formulate dai ricorrenti sul punto, cassando con rinvio la sentenza d’appello.

Gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza dev’essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria”.

Per una società in liquidazione, il cui unico fine è monetizzare l’attivo per pagare i debiti, l’insolvenza, come affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale, coincide con l’incapienza del patrimonio a soddisfare integralmente ed equamente tutti i creditori.

Non rileva più la capacità di far fronte regolarmente alle scadenze con flussi di cassa, ma la sufficienza del patrimonio netto.

Gli Ermellini, richiamando precedenti specifici degli stessi giudici di legittimità, hanno sottolineato che la valutazione deve necessariamente tenere conto “delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica“.

Il punto dirimente è che la “difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo” non è un elemento irrilevante, ma può assurgere a sintomo qualificato di un problema più profondo.

L’ordinanza chiarisce che la messa in liquidazione volontaria, anche se deliberata in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, è un atto legittimo che impone al giudice di mutare il criterio di valutazione dell’insolvenza. Tuttavia, questo non offre al debitore una via di fuga automatica dalla procedura concorsuale.

In altri termini, il test della capienza patrimoniale deve essere superato non solo “sulla carta“, ma anche nella sostanza.

Il giudice del merito ha il dovere di condurre un’analisi prognostica, verificando se il patrimonio, al di là del suo valore di stima, sia concretamente e ragionevolmente liquidabile in misura e tempi tali da garantire il pagamento integrale dei creditori.

Ostacoli come pignoramenti, contenziosi sul valore o sulla titolarità dei beni, o l’assenza di un mercato per determinati asset, non possono essere ignorati, in quanto indici sintomatici di un’incapienza sostanziale che giustifica l’apertura della liquidazione giudiziale, quale unico strumento idoneo a garantire la par condicio creditorum attraverso una liquidazione competitiva e gestita da un organo terzo.

Poiché al momento della decisione la società resistente si trovava formalmente in stato di liquidazione, il presupposto oggettivo per l’apertura della procedura concorsuale doveva essere valutato non secondo il criterio “dinamico” (incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), ma secondo quello “statico“, basato sul confronto tra attivo e passivo patrimoniale.

Sulla base di una stima eseguita nell’ambito della stessa procedura di liquidazione giudiziale, la Corte d’Appello rilevava un attivo patrimoniale di € 28.473.717,00 a fronte di un passivo di € 18.677.961,06. La conseguente eccedenza di attivo per oltre 9,7 milioni di euro escludeva, secondo i giudici di secondo grado, lo stato di insolvenza.

I giudici di appello avevano rigettato l’argomento secondo cui la prosecuzione dell’attività d’impresa fosse incompatibile con lo stato di liquidazione, affermando che l’art. 2489 c.c. conferisce al liquidatore il potere di compiere ogni atto utile alla liquidazione, incluso l’esercizio provvisorio.

La Curatela ricorrente sosteneva che il liquidatore avesse illecitamente proseguito l’attività d’impresa in assenza di una specifica autorizzazione assembleare, come previsto dall’art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. Tale illegittimità avrebbe dovuto impedire l’applicazione dei criteri di accertamento dell’insolvenza tipici delle società in liquidazione.

I ricorrenti hanno argomentato che la delibera di liquidazione, adottata dopo la notifica dell’istanza di apertura della procedura, costituisse uno “stratagemma” abusivo per modificare i criteri di valutazione dell’insolvenza. Si sosteneva che il momento rilevante per la valutazione dovesse essere quello del deposito dell’istanza e non quello della decisione.

Anche questa tesi è stata disattesa. La Corte ha stabilito che, in assenza di una norma contraria, l’assemblea può validamente deliberare lo scioglimento della società anche in pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. Tale delibera è giuridicamente efficace dal momento della sua iscrizione nel registro delle imprese (art. 2484, comma 3, c.c.). Di conseguenza, il giudice deve valutare lo stato di insolvenza tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente alla data della decisione, e non a quella della presentazione dell’istanza.

Gli Ermellini hanno quindi formulato un secondo principio di diritto: “lo scioglimento della società può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale”.

Concludendo, la Cassazione ribadisce un principio consolidato nel diritto fallimentare: la valutazione dello stato di insolvenza muta a seconda che la società sia operativa o in fase di liquidazione.

a) Società Operativa (in bonis): Per una società che opera sul mercato, l’insolvenza è accertata secondo un criterio “dinamico“. Essa consiste nell’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b, c.c.i.i.). In questo contesto, non è sufficiente che l’attivo patrimoniale superi il passivo; è necessario che l’impresa disponga della liquidità e del credito necessari per far fronte puntualmente alle scadenze.

b) Società in Liquidazione: Quando una società è posta in liquidazione, il suo scopo non è più quello lucrativo e di permanenza sul mercato, ma si trasforma in uno scopo liquidatorio. L’obiettivo diventa la conversione del patrimonio in denaro per estinguere le passività e ripartire l’eventuale residuo attivo tra i soci. Di conseguenza, il criterio per l’accertamento dell’insolvenza diventa “statico” o “patrimoniale“. La valutazione del giudice deve essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. In questa fase, non è più richiesto che la società disponga di liquidità per adempiere regolarmente, essendo sufficiente che il suo patrimonio sia capiente.

La Corte d’Appello di provenienza in sede di rinvio, dovrà riesaminare il caso attenendosi ai principi esposti, procedendo a una valutazione concreta e non meramente contabile della capacità del patrimonio sociale di soddisfare i creditori in tempi ragionevoli.

(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)

Lascia un commento