Nelle locazioni commerciali, il locatore non può legittimamente pretendere il pagamento dell’IVA sui canoni di locazione se non ha provveduto all’emissione di regolare fattura elettronica, essendo tale adempimento fiscale condizione imprescindibile per la nascita del diritto alla riscossione dell’imposta.
Una recente sentenza (n. 6756/2024) del Tribunale di Roma ha affrontato una questione di rilievo nell’ambito delle locazioni commerciali, confermando alcuni principi fondamentali in materia di obbligazioni contrattuali, onere della prova e adempimento degli obblighi fiscali.
Nel caso di specie, la società locatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della ditta conduttrice, depositando nella fase monitoria, insieme al contratto di locazione, le fatture nel vecchio formato cartaceo.
La ditta conduttrice si era opposta, sollevando, tra le varie eccezioni, la mancata emissione di fatture in formato elettronico e, di conseguenza, la non debenza dell’IVA.
Il Tribunale ha chiarito che l’obbligo di pagamento del canone deriva direttamente dal contratto di locazione e non è subordinato all’emissione della fattura.
Tuttavia, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, ha precisato che il locatore non può legittimamente esigere il pagamento dell’IVA in assenza di regolare fatturazione elettronica, poiché l’imposta sorge solo con l’emissione del relativo documento fiscale.
È stato inoltre ribadito che l’onere della prova dell’adempimento grava sul conduttore e che, in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento, la pretesa creditoria del locatore deve ritenersi fondata.
Quanto all’alienazione dell’immobile, il giudice ha stabilito che i canoni maturati fino alla data del trasferimento della proprietà spettano al precedente locatore, secondo quanto previsto contrattualmente, mentre quelli successivi devono essere corrisposti al nuovo proprietario.
In definitiva, il Tribunale di Roma ha riaffermato che il diritto del locatore alla riscossione dell’IVA sorge esclusivamente con l’emissione di regolare fattura elettronica, la quale costituisce un presupposto imprescindibile anche per il diritto del conduttore alla detrazione dell’imposta.