Media struttura di vendita “𝘤𝘢𝘴𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘺” e concorrenza: il TAR Salerno (sent. n. 497/2024) respinge il ricorso dell’operatore commerciale

Il TAR Salerno ha respinto il ricorso di un imprenditore che contestava l’autorizzazione rilasciata per la ristrutturazione di un ex opificio da trasformare in una piattaforma logistica “cash and carry” per la vendita all’ingrosso di alimenti e bevande. Secondo i giudici, l’imprenditore ricorrente non ha dimostrato in modo concreto di essere un vero concorrente né di subire un danno diretto. Una sentenza che chiarisce i limiti della legittimazione in materia di concorrenza commerciale e interventi edilizi in deroga.

Con la sentenza n. 497/2024, il T.A.R. Campania – Salerno ha rigettato il ricorso con cui un operatore commerciale aveva impugnato l’autorizzazione unica n. 1/2023 e la relativa deliberazione consiliare n. 1/2023, con cui il Comune di Casal Velino aveva approvato un progetto di ristrutturazione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001.

Il progetto, proposto da un’impresa concorrente, prevedeva il recupero di un opificio dismesso sito nella frazione Vallo Scalo, un tempo destinato alla lavorazione e commercializzazione di castagne, da convertire in una piattaforma logistica per la distribuzione all’ingrosso di alimenti e bevande, secondo la formula del “cash and carry”, con target rivolto agli operatori del settore ho.re.ca. (hotellerie, ristorazione, catering).

Nel definire il giudizio, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto le eccezioni sollevate in difesa dell’intervento, dichiarando inammissibile l’impugnativa.

Il TAR ha ritenuto che la deliberazione consiliare non avesse carattere lesivo, in quanto limitata a dichiarare la sussistenza dell’interesse pubblico e a demandare al Responsabile del Servizio gli atti successivi, necessari per la definizione dell’istanza.

Inoltre, il ricorrente è stato ritenuto privo di legittimazione e interesse a ricorrere contro il titolo rilasciato dal SUAP per l’insediamento della nuova attività, in quanto non ha fornito alcuna prova concreta della propria posizione di concorrente. In particolare, non è stata dimostrata l’incidenza effettiva della nuova struttura sul bacino d’utenza dell’impresa ricorrente né un ipotetico calo del volume d’affari tale da configurare un pregiudizio diretto.

La decisione riafferma il principio secondo cui, in assenza di danno concreto e attuale, non sussiste l’interesse legittimo a impugnare autorizzazioni rilasciate a terzi, anche nel contesto di concorrenza tra imprese.

Lascia un commento