Anche il professionista nominato dal giudice instaura un rapporto di mandato con i condòmini e deve rendere conto del suo operato all’assemblea
L’amministratore nominato dal Tribunale non ha diritto al compenso per l’attività svolta in favore del condominio, se l’assemblea non approva il rendiconto. In assenza di approvazione, il credito dell’amministratore per il compenso non è considerato liquido ed esigibile. Esso è «sospeso poiché manca la ratifica del mandante (l’assemblea) che è il presupposto per la sua esigibilità. La mancata approvazione equivale a un disconoscimento e disapprovazione dell’operato del proprio mandatario. Lo ha precisato…
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul quotidiano digitale Norme e Tributi – Condominio & Immobili – de Il Sole 24 ORE)
