No ad una seconda memoria di replica se è fissata udienza pubblica

Nel giudizio di Cassazione, se la discussione del ricorso è fissata in pubblica udienza, è inammissibile il deposito di una seconda memoria in replica a quella depositata dalla controparte. Nel corso della pubblica udienza è, infatti, riconosciuta alle parti la facoltà di replicare alle deduzioni e alle argomentazioni formulate nella memoria avversaria.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16480/2025, pubblicata il 18 giugno 2025.

IL CASO: La vicenda giunta all’esame dei giudici di legittimità nasce dal ricorso promosso da due società avverso degli accertamenti che le erano stati notificati dall’Agenzia delle Entrate a seguito di alcune verifiche fiscali.

L’amministrazione finanziaria contestava ad entrambe le società l’illegittima deduzione, da un lato, del costo fiscale residuo di un capannone, non completamente ammortizzato, e dall’altro, di oneri finanziari del gruppo, in violazione, rispettivamente degli artt. 107, comma 4, e 96, commi 1,2 e 3, del t.u.i.r., determinando nei loro confronti la debenza di maggiori imposte a titolo di IRES e di IRAP.

Le società contribuenti, rimaste soccombenti in entrambi i gradi del giudizio di merito, proponevano ricorso per cassazione, per la cui discussione veniva fissata l’udienza pubblica.

Sia le ricorrenti, sia l’Agenzia delle Entrate, a ridosso dell’udienza, depositavano le memorie.

Più precisamente:

  1. l’amministrazione finanziaria depositava, in date diverse, due memorie, di cui una in risposta alle conclusioni del Procuratore Generale;
  2. le ricorrenti depositavano, oltre alla memoria ex art. 378 c.p.c., anche un ulteriore memoria in risposta a quella depositata dall’amministrazione finanziaria sulle conclusioni del Procuratore Generale.

LA DECISIONE: Le seconde memorie, depositate da entrambe le parti, sono state ritenute inammissibili dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato di non poter tenere conto del loro contenuto ai fini della decisione, osservando che:

  1. nel caso in cui la trattazione del giudizio di legittimità si dipani attraverso la fissazione di una pubblica udienza, l’art. 378 cod. proc. civ. consente alle parti di depositare, non oltre cinque giorni prima della udienza, «memorie», aventi tenore illustrativo di censure ed argomentazioni già svolte negli atti introduttivi del processo (con esclusione, così, della deduzione di nuove ragioni di impugnazione) e funzione preparatoria della celebrazione della pubblica udienza, a mo’ di puntuazione delle questioni su cui si intende centrare la discussione innanzi al Collegio;
  2. a differenza dagli scritti difensivi conclusionali previsti nel giudizio di merito, le memorie ex art. 378 cod. proc. civ., non mirano alla definitiva chiarificazione delle posizioni dei contraddittori, da realizzare mercé un ulteriore scambio di atti e rispettive repliche, ma sono propedeutiche all’utile svolgimento del momento processuale finale, partecipato oralmente dai litiganti ed anche dal Pubblico Ministero;
  3. alla pubblica udienza è esclusivamente riservata la facoltà delle parti di replicare alle deduzioni e argomentazioni formulate nella memoria avversaria. Tanto è reso, del resto, evidente dalla lettera della norma processuale, che fissa un unitario termine a tutte le parti e non anche un sistema di termini, né sfalsati, né successivi, all’una ed all’altra di queste.

(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)

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