Con l’ordinanza n. 2401 del 5 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione processuale di cruciale importanza pratica nell’ambito delle opposizioni alle esecuzioni: l’individuazione del corretto adempimento per rispettare il termine perentorio fissato dal Giudice per l’introduzione del giudizio di merito.
IL CASO: La vicenda processuale approdata all’esame dei giudici della Suprema Corte ha origine da una procedura di espropriazione presso terzi, all’esito della quale, il giudice dell’esecuzione accertava l’obbligo di una società terza pignorata di versare al creditore le somme dovute al debitore a titolo di compensi di amministratore.
Avverso l’ordinanza del giudice, la società terza pignorata proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opponente contestava la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito pignorato.
La fase sommaria dell’opposizione si concludeva con la sospensione della procedura esecutiva e con la fissazione del termine perentorio di trenta giorni per l’introduzione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c. a carico della parte interessata.
Il creditore procedente, onerato dell’introduzione della fase di merito, provvedeva alla notificazione dell’atto di citazione l’ultimo giorno utile. L’iscrizione della causa al ruolo veniva, invece, effettuata solo successivamente e, più precisamente, dopo 38 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il debitore esecutato eccepiva l’improcedibilità del giudizio per la tardiva introduzione del giudizio di merito.
L’eccezione veniva accolta dal Tribunale il quale, ritenendo irrilevante la tempestiva notificazione dell’atto di citazione, dichiarava l’improcedibilità del giudizio.
L’elemento dirimente per la verifica della tempestività dell’introduzione del giudizio di merito, secondo il Tribunale, è l’iscrizione a ruolo, che nel caso esaminato era avvenuta 38 giorni dopo la comunicazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
Ritenendo errata la decisione del Tribunale, il creditore avverso la stessa proponeva ricorso per cassazione, deducendo tra i motivi del gravame la violazione degli articoli 616 e 618 c.p.c.
LA DECISIONE: Il giudizio innanzi alla Cassazione si è concluso con l’accoglimento del motivo del ricorso e il rinvio della causa al Tribunale di provenienza, in persona di diverso magistrato.
La questione sottoposta all’esame dei giudici di legittimità nasce dell’interpretazione del sintagma “introduzione del giudizio di merito” contenuto negli articoli 616 e 618 c.p.c.
La domanda è la seguente, ai fini del rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione per l’introduzione del giudizio di merito a seguito dell’opposizione, nel caso in cui quest’ultimo debba essere introdotto con atto di citazione, è sufficiente la sola notificazione dell’atto entro la scadenza oppure è necessaria anche la successiva iscrizione a ruolo entro il medesimo termine?
Sul punto si sono formati due orientamenti.
Un primo orientamento (formalistico), sostiene che l’iscrizione a ruolo è un presupposto necessario da compiersi entro il termine perentorio. Secondo questa tesi, l’introduzione del giudizio si perfeziona solo con l’iscrizione a ruolo, che rappresenta il momento in cui la causa viene effettivamente portata a conoscenza dell’ufficio giudiziario. La tardiva iscrizione a ruolo comporta la violazione del termine perentorio e la conseguente improcedibilità della domanda.
Un secondo orientamento (sostanziale), privilegia, invece, un’interpretazione sistematica e teleologica della norma. Quando il rito prescelto è quello ordinario, che si introduce con atto di citazione, l’atto che introduce il giudizio è la vocatio in ius, ovvero la chiamata in giudizio della controparte, che si realizza con la notifica dell’atto. L’iscrizione a ruolo, pur essendo un adempimento necessario per la prosecuzione del processo, è un atto successivo e distinto, finalizzato a investire formalmente il giudice della causa e a consentirne la gestione amministrativa.
Nel decidere, gli Ermellini hanno richiamato alcuni arresti di legittimità (Cass. n. 21512/2021; n. 24224/2019; n. 31694/2018; n. 19264/2012), i quali hanno affermato che il combinato disposto, di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c., va interpretato nel senso che, quando l’opposizione deve essere introdotta con atto di citazione, il termine perentorio fissato dal Giudice dell’esecuzione è rispettato se l’atto è notificato entro tale termine, non rilevando a tal fine l’iscrizione a ruolo, la quale resta un adempimento successivo e distinto.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, avendo il ricorrente, nel caso esaminato, notificato l’atto di citazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il giudizio di merito doveva considerarsi tempestivamente introdotto. La successiva iscrizione a ruolo, sebbene avvenuta oltre il termine perentorio, non poteva determinare l’improcedibilità della domanda, essendo il procedimento soggetto al rito ordinario.
Pertanto, quando il giudizio deve essere introdotto con atto di citazione, il termine è rispettato con la tempestiva notificazione dell’atto, essendo irrilevante la successiva iscrizione a ruolo.
Privilegiando la sostanza sulla forma, la Cassazione ha affermato che l’atto che introduce il giudizio di merito, e che deve quindi essere compiuto nel termine perentorio, è quello che realizza la vocatio in ius.
Nel rito ordinario, tale atto è la notificazione della citazione. L’iscrizione a ruolo è un adempimento successivo, la cui tardività non può precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale di merito.
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)
