La presenza sempre più massiccia e invasiva dei cinghiali sul territorio nazionale è ormai diventato un vero e proprio fenomeno sociale, che incide profondamente sulla vita quotidiana anche ai margini dei centri abitati e, in casi non più isolati, al loro interno.
Le cronache, infatti, riportano sempre con più frequenza notizie di incidenti stradali, devastazione di colture agricole, incontri ravvicinati e aggressioni con le persone che mettono a rischio la loro incolumità.
Questa espansione demografica e territoriale degli ungulati solleva complesse problematiche di gestione faunistica e di sicurezza pubblica, ma pone soprattutto una questione giuridica di primaria importanza: chi è il soggetto responsabile, a chi spetta l’onere di risarcire i danni che ne derivano e la ripartizione dell’onere della prova.
La giurisprudenza, dopo anni di incertezze e contrasti interpretativi che vedevano l’oscillazione tra il criterio generale della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e regimi speciali, ha trovato un punto di approdo stabile.
A partire dalla fondamentale pronuncia n. 7969 del 2020, la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento che riconduce la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica nell’alveo dell’art. 2052 del Codice Civile.
Tale norma, che disciplina il danno cagionato da animali, stabilisce testualmente: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La disposizione configura una responsabilità di natura oggettiva, che prescinde dalla colpa e si fonda sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale.
Poiché la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e la sua gestione è affidata alle Regioni per finalità di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, è su queste ultime che ricade, in via esclusiva, la legittimazione passiva nelle azioni risarcitorie.
La Regione, pertanto, è l’unico soggetto contro cui il danneggiato deve rivolgere la propria pretesa risarcitoria. Eventuali responsabilità di altri enti (Province, Parchi, Comuni), cui la Regione abbia delegato specifiche funzioni, rilevano solo nei rapporti interni e possono fondare un’azione di rivalsa da parte della Regione, ma non incidono sulla sua responsabilità primaria verso il terzo danneggiato.
Tuttavia, l’applicazione di un regime di responsabilità oggettiva non si traduce in un’automatica condanna dell’ente pubblico.
La Regione può infatti andare esente da responsabilità fornendo la prova del “caso fortuito“, ovvero di un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che si ponga come causa esclusiva del danno.
Ed è proprio all’interno della nozione di caso fortuito che la giurisprudenza più recente sta valorizzando con sempre maggiore attenzione un elemento cruciale: la condotta del danneggiato.
L’imprudenza, la negligenza o l’imperizia di chi subisce il danno possono, a seconda delle circostanze, integrare quel fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo.
In questo complesso scenario si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, (n. 2727 del 7 febbraio 2026).
IL CASO.
La vicenda processuale trae origine da un sinistro occorso ad un uomo mentre era intento a tagliare un albero in un appezzamento boschivo di sua proprietà.
L’uomo veniva sorpreso dall’improvviso sopraggiungere di un cinghiale. A causa della distrazione, perdeva il controllo dell’operazione e il tronco, ormai reciso, gli cadeva rovinosamente su una gamba, provocandogli lesioni personali.
Pertanto, conveniva in giudizio la Regione, quale ente preposto alla gestione della fauna selvatica, chiedendo che venisse condannata al risarcimento dei danni patiti.
A fondamento della domanda giudiziale dell’uomo, la presunta negligenza della Regione per aver omesso di adottare misure di prevenzione e dissuasione (recinzioni, linee elettrificate, barriere catarifrangenti, dispositivi acustici) e controllo degli ungulati in un’area frequentata dai proprietari dei terreni.
Sia il Tribunale, in primo grado, sia la Corte d’Appello, in sede di gravame, ritenevano che l’evento dannoso fosse da ascrivere in via esclusiva alla condotta colposa del danneggiato stesso, il quale, operando in un ambiente la cui frequentazione da parte di animali selvatici era nota e prevedibile, e utilizzando uno strumento (la motosega) intrinsecamente rumoroso e idoneo a spaventare la fauna, non aveva adottato alcuna cautela per prevenire i rischi connessi a un possibile incontro con gli stessi animali.
Rimasto, quindi, soccombente, avverso la sentenza della Corte d’Appello, il danneggiato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi incentrati sulla violazione degli artt. 1227,2052,115 e 116 c.p.c., nonché sull’omesso esame di un fatto decisivo.
LA DECISIONE.
Anche la Corte di Cassazione ha dato torto all’originario attore e nel rigettare il ricorso ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l’applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Tale nesso deve ritenersi interrotto – con l’effetto di escludere la responsabilità dell’ente pubblico – qualora il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l’avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, tale da degradare la presenza dell’animale a mera occasione del sinistro”.
Gli Ermellini hanno svolto un’analisi approfondita dei principi che governano la materia, con particolare attenzione al nesso di causalità e al concorso del fatto colposo del danneggiato, ribadendo l’orientamento, inaugurato con la sentenza n. 7969 del 2020, secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 del Codice civile.
Tale norma configura una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa e si fonda sulla proprietà o sull’uso dell’animale.
L’applicazione del regime di responsabilità oggettiva, hanno chiarito i giudici di legittimità, non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo. Solo una volta che tale nesso sia stato dimostrato, sorge in capo all’ente l’onere di fornire la prova liberatoria del “caso fortuito“.
Confermando la valutazione dei giudici di merito, la Cassazione ha qualificato la reazione dell’uomo come “impropria e negligente“, rilevando che il cinghiale è stato solo l’“occasione” e non la causa del danno.
Il danno è stato materialmente cagionato dalla caduta dell’albero di proprietà dell’originario attore e sotto il suo controllo, provocata per di più dalla pregressa condotta di quest’ultimo che, nella fase finale e più pericolosa di questa, ha reagito in modo improprio a un semplice avvistamento dell’animale selvatico.
Proprio in questo passaggio emerge la distinzione cruciale tra “causa” ed “occasione“.
Nel caso esaminato, la presenza del cinghiale non ha innescato direttamente il danno (non vi è stato contatto fisico né una “carica” provata), ma ha costituito la circostanza esterna in cui si è inserita la condotta imprudente del danneggiato, vera causa efficiente del sinistro.
La Corte ha applicato l’art. 1227, primo comma, del Codice civile, non come mero criterio di riduzione del risarcimento, ma come fattore di esclusione totale della responsabilità. Quando la condotta della vittima è talmente imprudente e imprevedibile da porsi come causa autonoma e assorbente dell’evento, essa degrada il comportamento dell’animale (e la connessa responsabilità dell’ente) a mera occasione.
Lavorare in un bosco, noto per la presenza di cinghiali, con strumenti rumorosi e senza alcuna protezione o sorveglianza, integra una “accettazione del rischio” che spezza il legame causale con la funzione di gestione della fauna attribuita alla Regione.
La pronuncia in commento rafforza l’idea che la responsabilità oggettiva non è una forma di assicurazione universale contro ogni danno. Essa delimita chiaramente il perimetro della responsabilità della Pubblica Amministrazione, sottolineando che il dovere di protezione della collettività non può spingersi fino a neutralizzare le conseguenze di condotte palesemente imprudenti e negligenti poste in essere dai singoli. La prevedibilità dell’incontro con la fauna selvatica nel suo habitat naturale impone un dovere di cautela al cittadino, la cui violazione può, come nel caso di specie, risultare decisiva per escludere qualsiasi addebito a carico dell’ente pubblico.
La decisione, inoltre, traccia un confine netto alla responsabilità della Pubblica Amministrazione, chiarendo che il dovere di protezione della collettività non può spingersi fino a neutralizzare le conseguenze di condotte palesemente imprudenti poste in essere dai singoli.
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)
