Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce un principio fondamentale: nel riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero, l’Amministrazione non può fermarsi a valutazioni puramente formali o richiedere documenti non previsti dalla normativa europea. La decisione ribadisce l’obbligo di una verifica concreta e sostanziale delle competenze, nel rispetto dei principi di proporzionalità, buona fede e cooperazione tra Stati membri, rafforzando la tutela dei diritti dei professionisti all’interno dell’Unione Europea.
Con la sentenza n. 2630, pubblicata il 31 marzo, il Consiglio di Stato (Sez. VII) ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando integralmente la decisione del T.A.R. Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania.
Il caso riguardava una docente che aveva acquisito, in un altro Stato membro dell’Unione Europea, il diritto di insegnare filologia nel sistema di istruzione pre-universitario. L’Amministrazione aveva negato il riconoscimento del titolo, ma tale decisione è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi, sia in primo grado sia in appello.
La pronuncia si distingue per la chiarezza con cui vengono affermati principi di grande rilievo, spesso disattesi nella prassi amministrativa.
Centralità della valutazione sostanziale
Il Consiglio di Stato ribadisce che l’Amministrazione è tenuta a svolgere una verifica concreta e comparativa dei percorsi formativi, evitando approcci meramente formali.
La valutazione deve riguardare l’insieme delle competenze acquisite dal richiedente, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Inammissibilità di automatismi ostativi
È considerato illegittimo subordinare l’esame dell’istanza a requisiti documentali non espressamente previsti dalla normativa europea o introdotti unilateralmente in via amministrativa.
In particolare, il Collegio ha escluso la legittimità:
- della richiesta di certificazioni specifiche (come la c.d. “Adeverinta”) in assenza di una previa valutazione sostanziale del titolo;
- della pretesa generalizzata di “apostille”, non prevista dalla disciplina di riferimento.
Tali richieste si traducono, di fatto, in un ostacolo ingiustificato e in un diniego anticipato del riconoscimento.
Principi di buona fede e leale collaborazione
La sentenza richiama con forza i principi di buona fede e leale collaborazione tra Amministrazioni, censurando una gestione del procedimento non conforme ai doveri di cooperazione.
In particolare, viene evidenziato come l’inerzia iniziale e l’uso distorto dei termini istruttori siano incompatibili con il corretto esercizio della funzione pubblica, soprattutto in un contesto europeo.
Obbligo di riesame effettivo
Una volta acquisita documentazione idonea a dimostrare il diritto all’esercizio della professione nello Stato di origine, l’Amministrazione è tenuta ad attivare un procedimento valutativo reale e non meramente apparente.
Tale valutazione deve essere orientata all’accertamento dell’equipollenza e, se necessario, all’adozione di misure compensative, senza possibilità di elusione attraverso formalismi.
La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato che esclude approcci burocratici e difensivi incompatibili con il diritto dell’Unione Europea.
Ne emerge un principio di rilievo sistematico: l’azione amministrativa, specie in ambito europeo, deve essere pienamente conforme ai criteri di proporzionalità, ragionevolezza e fiducia reciproca tra Stati membri, senza poter essere piegata a logiche formalistiche o a prassi interne.
La pronuncia rappresenta, dunque, un ulteriore e significativo punto fermo: l’Amministrazione non dispone di margini per sottrarsi all’obbligo di una valutazione sostanziale dei titoli esteri.
Ogni diversa impostazione si traduce in una violazione diretta del diritto europeo e dei principi fondamentali che regolano l’azione amministrativa.
