Riconoscimento titoli esteri per l’insegnamento: il TAR Lazio accoglie il ricorso della docente – Sentenza n. 2885/2025

Con la sentenza n. 2885/2025 dell’8 febbraio 2025, il TAR Lazio – Roma ha accolto il ricorso proposto contro il rigetto, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Romania. Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la motivazione del diniego, fondata sulla mancata presentazione di un documento non richiesto dalla normativa europea (“adeverinta”), e ha ribadito l’obbligo per l’amministrazione di valutare la corrispondenza tra i titoli esteri e quelli italiani con eventuali misure compensative. L’ordinanza si inserisce nel solco tracciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di libera circolazione dei professionisti nell’UE.

Con sentenza n. 2885/2025 dell’8 febbraio 2025, il TAR Lazio – Roma ha annullato il provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di una docente, che aveva richiesto il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione abilitante conseguito in Romania ai fini dell’insegnamento nelle scuole italiane secondarie di I grado, per le classi di concorso AB25 (Lingua straniera inglese) e AD25 (Lingua straniera tedesco).

Il diniego ministeriale era fondato sulla mancata produzione della cosiddetta “adeverinta”, un attestato romeno che certificherebbe il diritto all’insegnamento. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto tale motivazione contrastante con i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18–22/2022), secondo cui:

“Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.

Il TAR ha inoltre precisato che i termini del procedimento in esame non possono intendersi perentori e che l’inadempimento alle richieste istruttorie non giustifica automaticamente il rigetto dell’istanza. Ciò in virtù del principio di buona fede e di collaborazione tra amministrazione e cittadino.

Infine, è stato ritenuto illegittimo anche l’ulteriore profilo ostativo fondato sulla mancanza dell’apostille su certificazioni e documenti esteri. Secondo il Tribunale, tale pretesa è incompatibile con i principi di libera circolazione e reciproco riconoscimento dei titoli formativi nell’Unione Europea, oltre che con il principio di fiducia tra ordinamenti.

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