Il T.A.R. Campania–Salerno (sentenza n. 1968/2025) chiarisce i limiti del potere dell’Ente Parco nel rilascio del nulla osta previsto dalla legge quadro sulle aree protette. Il Giudice amministratoivo ha annullato un diniego privo di adeguata istruttoria e basato su valutazioni astratte e motivazioni ripetute da precedenti provvedimenti. La decisione ribadisce che la tutela dell’ambiente richiede verifiche tecniche concrete, approfondite e coerenti con il progetto effettivamente presentato.
Con la sentenza n. 1968/2025, pubblicata il 27 novembre, il T.A.R. Campania-Salerno ha tracciato, con particolare chiarezza, i limiti entro i quali l’Ente Parco può esercitare il proprio potere nel rilascio del nulla osta previsto dall’art. 13 della legge n. 394/1991.
La vicenda riguardava un fabbricato rurale da realizzarsi in zona “C2”, pienamente funzionale all’attività agricola e corredato da piano di sviluppo aziendale e documentazione completa. L’Ente Parco aveva negato l’assenso richiamando la presunta acclività eccessiva del terreno, l’incidenza dei movimenti di terra e l’applicabilità dell’art. 8.4 delle N.T.A. del Piano del Parco.
Tuttavia, la Sezione II del Tribunale amministrativo regionale ha accertato che tali valutazioni erano prive del necessario approfondimento e, soprattutto, si limitavano a riproporre motivazioni già formulate in passato su una versione diversa del progetto, poi modificata in modo sostanziale per superare le criticità evidenziate.
Il cuore della pronuncia riguarda il difetto “manifesto” di istruttoria e di motivazione: il Parco ha fondato il proprio giudizio esclusivamente sui grafici progettuali, senza effettuare sopralluoghi, senza una reale analisi geomorfologica e senza una valutazione puntuale della documentazione prodotta. Il T.A.R. sottolinea che una simile impostazione non consente un giudizio tecnico attendibile.
Di particolare rilevanza è l’accertamento oggettivo sulla morfologia del terreno: l’area non presentava la pendenza uniforme del 42% sostenuta dall’Ente, ma risultava formata da terrazzamenti piani sorretti da muretti a secco e coltivati, elemento che escludeva la necessità di sbancamenti estensivi e smentiva il presupposto eccepito dall’Amministrazione a fondamento del diniego.
A ciò il giudice amministrativo aggiunge la mancata valutazione delle significative modifiche progettuali apportate dal ricorrente: eliminazione della strada di accesso, riduzione del volume degli scavi del 65%, eliminazione delle opere accessorie, assenza di tagli vegetativi e sensibile riduzione dell’impatto paesaggistico.
Il potere dell’Ente Parco nel rilasciare il nulla osta ex art. 13 non comporta un giudizio di compatibilità ambientale, dovendo invece esplicarsi mediante la verifica di conformità dell’intervento alle norme del Piano e del Regolamento del Parco.
Di conseguenza, osserva il T.A.R., occorre un’istruttoria completa, dati tecnici verificabili e motivazioni attuali, specifiche e coerenti rispetto al progetto effettivamente sottoposto all’esame dell’Autorità di gestione del Parco, non essendo sufficiente applicare formule generiche o replicare motivazioni riferite a progetti precedenti.
La decisione ribadisce un principio di grande importanza per il governo delle aree protette: la tutela dell’ambiente non si realizza mediante automatismi o valutazioni astratte, ma attraverso un approccio fondato su metodo, approfondimento tecnico e rispetto delle prescrizioni pianificatorie e regolamentari vigenti nel Parco.
