TAR Campania-Salerno, sentenza n. 957/2025 – Annullato il ritiro in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica per autorimessa

Con la sentenza n. 957/2025, il TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno ha annullato il provvedimento con cui un Comune aveva ritirato in autotutela un’autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un’autorimessa a servizio di un’abitazione. Secondo i giudici, il ritiro è avvenuto senza un’adeguata motivazione e senza coinvolgere il destinatario del provvedimento attraverso l’avvio del procedimento. La decisione rafforza le garanzie partecipative nei procedimenti amministrativi e tutela il legittimo affidamento del privato.

Con la sentenza n. 957/2025, la Sezione I del TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno ha annullato il provvedimento con cui il responsabile del procedimento paesaggistico di un Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela di un’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata per la realizzazione di un’autorimessa ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 122/1989.

L’autorizzazione era stata rilasciata al termine del procedimento semplificato previsto dal D.P.R. n. 31/2017, in quanto l’intervento ricadeva nella fattispecie di cui alla lettera B.16 dell’Allegato B al decreto: la realizzazione di autorimesse fuori terra o parzialmente interrate con volume emergente fino a 50 mc, comprensive di rampe e accessi.

Successivamente, e oltre il termine previsto per il perfezionamento del silenzio-assenso, la Soprintendenza – avendo preso visione del provvedimento definitivo – ha comunicato la propria contrarietà, ritenendo necessario il ricorso al procedimento ordinario ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il TAR ha accolto le doglianze del ricorrente, ritenendo fondati i motivi relativi alla violazione delle garanzie partecipative e al difetto di motivazione.

In particolare, il ritiro del provvedimento autorizzatorio è stato ritenuto illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione del diritto del privato di partecipare alla fase istruttoria e contribuire alla decisione finale.

Inoltre, i giudici hanno rilevato l’assenza di una motivazione congrua e articolata: il Comune si è limitato a recepire, in modo acritico, la comunicazione della Soprintendenza, senza effettuare alcuna valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti, né considerare il legittimo affidamento maturato dal destinatario dell’autorizzazione.

Il TAR ha infine sottolineato che non è stata fornita un’autonoma giustificazione in merito all’asserita inapplicabilità della previsione di cui alla lettera B.16 dell’Allegato B al D.P.R. n. 31/2017, su cui si fondava l’intero procedimento autorizzativo originario.

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