Con la sentenza n. 2304/2024, il TAR Campania – Sezione distaccata di Salerno – ha annullato il provvedimento con cui un’amministrazione comunale aveva disposto la riattivazione ex novo del procedimento autorizzativo già definito per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo. Secondo i giudici amministrativi, una volta stipulata la convenzione urbanistica in esito a conferenza di servizi positiva, ogni ulteriore atto preordinato alla realizzazione dell’intervento risulta superfluo. Il TAR ha così riaffermato la natura vincolante e sostitutiva della convenzione urbanistica, quale espressione del potere pianificatorio esercitato in forma consensuale.
Con sentenza n. 2304/2024, la Sezione II del T.a.r. Campania – Sezione staccata di Salerno ha annullato il provvedimento con cui il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di un Comune campano aveva disposto la riattivazione ex novo del procedimento autorizzativo unico volto alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo in area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali.
Il procedimento originario si era concluso positivamente con:
- la stipula di una convenzione urbanistica tra Comune e società proprietaria;
- l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-bis L. n. 241/1990, con gli effetti previsti dall’art. 14-quater;
- l’approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
Nonostante ciò, il responsabile SUAP aveva ritenuto necessario riattivare l’intero iter, contestando presunte carenze nel subprocedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e nella pubblicazione della variante al PRG.
Il TAR ha accolto il ricorso, ribadendo che la convenzione urbanistica stipulata ha natura di atto sostitutivo di provvedimento, producendo ope legis tutti gli effetti giuridici connessi. Ne consegue che, una volta sottoscritta, non può essere disattesa o superata da nuovi atti amministrativi volti a riaprire il procedimento.
Nella motivazione, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza secondo cui le convenzioni urbanistiche rientrano tra gli “strumenti di attuazione dei piani urbanistici”, configurandosi come accordi sostitutivi di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, in quanto espressione dell’esercizio consensuale del potere pianificatorio.