Con la sentenza nr. 3693 del 18 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione di particolare importanza pratica nell’ambito dei giudizi civili relativa alla decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto tutte le volte in cui l’evento interruttivo viene dichiarato con il deposito delle note di trattazione scritta.
In questi casi, il termine per la riassunzione decorre dalla data di deposito di tali note o dalla data di scadenza del termine per il loro deposito, che la legge equipara alla “data di udienza“?
IL CASO.
La controversia approdata all’esame dei giudici della Suprema Corte origina da un’azione di risoluzione di un contratto di comodato precario aventi ad oggetto alcune unità immobiliari con la conseguente richiesta di condanna del convenuto all’immediato rilascio.
Quest’ultimo, nel costituirsi nel giudizio, spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’usucapione dei beni contesi e in subordine chiedeva la condanna dell’attore al rimborso delle spese relative alle migliorie apportate ai predetti beni.
Dopo la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda principale e rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, il giudizio proseguiva con l’appello promosso da quest’ultimo.
Nel corso del giudizio di secondo grado decedeva l’appellato. L’evento veniva reso noto tramite il deposito delle note di trattazione scritta in vista di un’udienza fissata con la modalità “cartolare” ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
A seguito della segnalazione, il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto.
La Corte di Appello, basandosi su un precedente della Cassazione relativo alla normativa emergenziale Covid-19 (Cass. n. 16797/2022), dichiarava l’estinzione del giudizio, ritenendo tardiva la riassunzione, in quanto effettuata oltre il termine di tre mesi, facendo decorrere tale termine dal giorno del deposito delle note scritte contenenti la dichiarazione dell’evento.
La decisione dei giudici di secondo grado veniva ritenuta errata e, pertanto, veniva impugnata con il ricorso per cassazione.
Il ricorrente sosteneva che, contrariamente a quanto affermato con la sentenza impugnata, il dies a quo per la decorrenza dei tre mesi per la riassunzione coincideva non con la data di deposito delle note di trattazione scritta ma con la data dell’udienza cartolare stessa.
LA DECISIONE. Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, affermando il seguente principio di diritto:
“Poiché l’ultimo comma dell’art. 127 ter c.p.c. prevede espressamente che “il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”, l’eventuale evento interruttivo allegato e documentato da una delle parti mediante le note previste dai precedenti commi produce il proprio effetto interruttivo dal giorno suindicato, restando quindi irrilevante la data, anteriore, in cui le note sostitutive dell’udienza siano depositate nel fascicolo”.
In altri termini, gli Ermellini hanno stabilito che, in caso di dichiarazione di un evento interruttivo tramite le note depositate ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., il termine per la riassunzione del processo decorre non dalla data di deposito delle note, ma dalla “data di udienza“, che la norma stessa fa coincidere con il giorno di scadenza del termine per il deposito.
Distinguendo nettamente la nuova disciplina da quella emergenziale pandemica, i giudici di legittimità hanno riaffermato la centralità del principio della “conoscenza legale” e la tutela del diritto di difesa dall’imposizione di oneri di controllo sproporzionati sul fascicolo.
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla scorta dell’ordinanza della Cassazione n. 16797/2022, che si riferiva a un’udienza tenutasi durante il periodo pandemico, la cui normativa speciale prevedeva l’obbligo per i difensori di scambiarsi le note scritte tramite posta elettronica certificata (PEC). Questo scambio, assimilabile a una notificazione, era idoneo a creare quella “conoscenza legale” dell’evento interruttivo necessaria a far decorrere il termine per la riassunzione.
L’articolo 127 ter c.p.c., invece, non prevede alcun obbligo di scambio delle note tra i difensori. Essa si limita a richiedere il deposito delle note nel fascicolo telematico entro un termine perentorio assegnato dal giudice.
Il mero deposito telematico, hanno sottolineato gli Ermellini, non può essere equiparato a una forma di comunicazione idonea a garantire la conoscenza legale dell’atto, a meno che non sia la legge stessa a prevederlo esplicitamente.
Un’interpretazione contraria, imporrebbe ai difensori un onere sproporzionato di controllo costante e assiduo del fascicolo telematico, in potenziale contrasto con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Si legge nella sentenza in commento”…sarebbe in aperto contrasto con i principi sanciti dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione E.D.U., in quanto costringerebbe la parte all’assidua consultazione del fascicolo telematico ed imporrebbe agli avvocati, per non incorrere in responsabilità professionale nei confronti dei loro assistiti, ad un assiduo controllo del fascicolo telematico di tutti i giudizi nei quali essi sono costituiti“.
Questa affermazione tutela il diritto di difesa, evitando che decadenze processuali possano derivare dalla mancata, tempestiva visione di un documento depositato nel fascicolo telematico prima della data fissata per la sua “trattazione” virtuale.
Pertanto, l’evento interruttivo, dichiarato nelle note scritte, produce il suo effetto e viene legalmente a conoscenza delle altre parti non al momento del deposito, ma in occasione dell’udienza “virtuale”, che la norma fa coincidere con il giorno di scadenza del termine per il deposito. È in quel momento che la dichiarazione acquista la sua efficacia processuale, analogamente a quanto avviene per una dichiarazione resa in un’udienza in presenza.
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)
