Usucapione e onere probatorio: sentenza del Tribunale di Pescara n. 867/2023

In tema di usucapione, l’attività documentale posta in essere dal proprietario – come il pagamento delle imposte e la presentazione di istanze amministrative relative al bene – costituisce un indice chiaro e univoco dell’esercizio del potere dominicale, incompatibile con la pretesa di un possesso esclusivo da parte di terzi.
 

Con la sentenza n. 867 del 15 giugno 2023, il Tribunale di Pescara rigettava una domanda di usucapione su due particelle di terreno, ribadendo l’importanza del rigoroso onere probatorio a carico di chi intendeva far valere l’acquisto originario della proprietà.

L’attore sosteneva di aver posseduto i terreni dal 1982 in modo pacifico, continuativo e pubblico, ma non riusciva a fornire prove concrete di un possesso esercitato uti dominus. Le dichiarazioni testimoniali risultavano generiche e prive di riscontri documentali.

A determinare il rigetto della domanda era soprattutto l’attività documentale dei convenuti, che dimostravano il pagamento regolare delle imposte sui terreni e, soprattutto, la presentazione di un’istanza per ottenere la destinazione urbanistica delle particelle interessate. Tale iniziativa amministrativa, chiaramente riferibile ai convenuti, rappresentava un segno inequivocabile dell’esercizio del potere dominicale sul bene, incompatibile con l’ipotesi di un possesso esclusivo da parte dell’attore.

Il Tribunale sottolineava inoltre che l’uso saltuario o tollerato – come nel caso del parcheggio di un’automobile – non poteva integrare un possesso utile all’usucapione, il quale doveva essere continuo, pubblico, pacifico e corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.

La sentenza si inseriva nel solco di una giurisprudenza consolidata, che richiedeva, per il riconoscimento dell’usucapione, non solo il decorso del tempo, ma anche comportamenti attivi e documentabili tipici del proprietario, come la gestione fiscale e l’interlocuzione con la pubblica amministrazione, a conferma della titolarità effettiva del bene.

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