Il computo dei termini a ritroso con giorno di scadenza di sabato o festivo

Con l’ordinanza n. 21992, pubblicata il 26 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al corretto computo dei termini processuali “a ritroso” quando il giorno di scadenza coincide con un sabato o un giorno festivo, consolidando un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare il diritto di difesa e a garantire la pienezza del contraddittorio.

IL CASO: La controversia approdata all’esame dei giudici di legittimità originava dall’opposizione promossa da una società avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dalla stessa ricevuta per crediti INPS e INAIL, portati da diversi avvisi di addebito e cartelle di pagamento.

Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento parziale dell’opposizione.

Il Tribunale dichiarava inammissibili le censure formali tardive, respingeva l’eccezione di nullità della notifica della comunicazione, dichiarava cessata la materia del contendere per un avviso di addebito INPS e accertava l’illegittimità delle restanti cartelle e avvisi di addebito per mancata prova della loro rituale notifica da parte degli enti creditori.

All’esito del successivo giudizio di appello, la Corte Territoriale adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello incidentale dell’INPS.

In particolare, il giudice di secondo grado riteneva ammissibile l’opposizione originaria della società solo in parte, qualificando il vizio di omessa notifica degli atti prodromici come un’irregolarità formale da far valere nel termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c.

Un punto cruciale della decisione dei giudici di secondo grado riguardava la tempestività dell’appello incidentale dell’INPS.

L’udienza di trattazione era stata fissata per il 19 gennaio 2021. L’INPS aveva notificato la propria memoria contenente l’appello incidentale in data 9 gennaio 2021, un sabato.

L’atto dell’Inps veniva ritenuto tempestivo dalla Corte territoriale la quale argomentava che il termine di dieci giorni “liberi” prima dell’udienza, scadendo di sabato, era prorogato al primo giorno feriale successivo, ovvero lunedì 11 gennaio 2021.

Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, l’originaria società opponente proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

Con il secondo motivo, ritenuto pregiudiziale, deduceva l’erroneità della decisione impugnata nel calcolare il termine per la proposizione dell’appello incidentale spiegato dall’Inps. A fondamento del motivo sosteneva che, trattandosi di un termine “a ritroso“, la scadenza prevista per il sabato avrebbe dovuto essere anticipata al giorno precedente non festivo (venerdì 8 gennaio 2021), con conseguente tardività dell’appello incidentale notificato il giorno successivo.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo, ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e cassato la sentenza impugnata senza rinvio per la parte relativa alle statuizioni conseguenti all’appello incidentale dell’INPS.

Il cuore della pronuncia della Suprema Corte risiede nella corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 155 del Codice di procedura civile sui termini che si computano “a ritroso“, come quello previsto dall’articolo 436, comma 3, c.p.c., per la proposizione dell’appello incidentale nel rito del lavoro.

L’art. 155 del Codice di procedura civile dispone che i giorni festivi si computano nel termine. Tuttavia, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (comma 4). Tale proroga si applica anche ai termini che scadono di sabato per gli atti processuali svolti fuori udienza (comma 5).

L’articolo 436, comma 3, dello stesso codice (rito del lavoro), stabilisce che l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte “almeno dieci giorni prima dell’udienza“. Si tratta di un tipico esempio di termine “a ritroso“, in quanto fissa un intervallo di tempo minimo che deve intercorrere prima di un determinato evento (l’udienza).

La Corte d’Appello aveva applicato la regola della proroga (commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c.) in modo letterale, ritenendo che la scadenza del sabato venisse spostata in avanti, al lunedì successivo.

Diversa la decisione della Suprema Corte, la quale ha ribadito il suo consolidato e contrario orientamento.

La disciplina della proroga dei termini in scadenza in un giorno festivo o di sabato, prevista dall’art. 155 c.p.c., deve essere coordinata con la specifica natura e funzione dei termini “a ritroso“.

La ratio di tali termini non è quella di fissare un momento ultimo per compiere un’attività (come nei termini “in avanti“), ma di garantire alla controparte un intervallo minimo di tempo libero per preparare le proprie difese prima dell’udienza.

Se si applicasse la proroga in avanti si produrrebbe un effetto paradossale e contrario alla finalità della norma: si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

Di conseguenza, per i termini “a ritroso“, la regola è la seguente: se il dies ad quem (l’ultimo giorno utile per compiere l’attività) cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza non è prorogata, ma anticipata al primo giorno precedente non festivo.

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, il termine di dieci giorni prima dell’udienza del 19 gennaio 2021 scadeva sabato 9 gennaio.

Applicando il principio corretto, la scadenza doveva essere anticipata a venerdì 8 gennaio 2021. Pertanto, la notifica dell’appello incidentale effettuata dall’INPS il 9 gennaio 2021 è stata ritenuta tardiva dalla Cassazione e l’appello stesso inammissibile per decadenza.

Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini, si sono allineati a una giurisprudenza ormai pacifica, richiamando precedenti conformi che hanno specificato come tale regola si applichi anche agli atti depositati con modalità telematiche, poiché ciò che rileva è la garanzia di un effettivo spatium deliberandi per la controparte

La possibilità tecnica di depositare un atto telematicamente anche di sabato non modifica la regola, poiché la controparte non è tenuta a svolgere attività lavorativa per controllare i depositi durante il fine settimana.

La conseguenza processuale della pronuncia in commento è di estrema importanza: la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per i sei avvisi di addebito INPS, confermando così la posizione favorevole ottenuta dalla società debitrice in primo grado.

In conclusione, l’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma di un principio di civiltà giuridica, che bilancia le esigenze di celerità con la fondamentale garanzia del diritto di difesa, assicurando che i termini processuali, specialmente quelli posti a tutela del contraddittorio, esplichino pienamente la loro funzione.


(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)

Lascia un commento