Fondo patrimoniale: quando per la vendita non è necessario il consenso dell’altro coniuge

Con l’ordinanza n. 26531/2026, pubblicata il 9 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla validità della vendita di un bene compreso in un fondo patrimoniale di proprietà di uno solo dei coniugi senza la partecipazione dell’altro coniuge, se l’atto costitutivo del fondo contiene clausole di riserva di proprietà e di deroga al regime legale dell’art. 169 del Codice civile. E quale rimedio è esperibile dall’altro coniuge (nullità/inefficacia o annullabilità soggetta a prescrizione).


IL CASO:
La vicenda esaminata traeva origine da una controversia promossa dalla coniuge di un disponente che, con atto notarile del 2000 aveva costituito insieme alla moglie un fondo patrimoniale nel quale erano confluiti più immobili, quasi tutti di proprietà esclusiva del marito e uno di proprietà esclusiva della moglie.

L’atto costitutivo stabiliva espressamente che la proprietà dei beni del fondo “resta a ciascuno dei coniugi, così come ad essi spettante prima” dell’atto; l’amministrazione dei beni era affidata al solo marito; gli atti di disposizione dei beni del fondo potevano essere effettuati, senza previa autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori.

Successivamente, a distanza di due anni dalla costituzione del fondo, il marito vendeva a terzi uno degli immobili di sua esclusiva proprietà compresi nel fondo.

Nel contratto di compravendita non veniva menzionata l’esistenza del fondo patrimoniale; veniva dichiarato che si trattava di un bene personale del venditore, coniuge in separazione dei beni. Alla stipula dell’atto di vendita non partecipava la moglie del venditore.

Solo nel 2018, quindi dopo sedici anni dalla vendita, la moglie agiva giudizialmente per far dichiarare l’inefficacia e l’inopponibilità della compravendita nei suoi confronti, deducendo che l’atto fosse stato compiuto senza il suo necessario consenso, in violazione dell’art. 169 Codice Civile, e per di più in presenza di figli minori.

Nel difendersi gli acquirenti (o i loro eredi) eccepivano la prescrizione annuale ex art. 184, comma 2, Codice Civile richiamato – a loro dire – dall’art. 168, comma 3, dello stesso codice, la prescrizione decennale ex art. 2946 Cod. Civ. e quella quinquennale ex art. 1442, contestavano nel merito la domanda, sostenendo la validità della compravendita alla luce dell’art. 2 dell’atto costitutivo del fondo e negavano la prova dell’esistenza di figli minori all’epoca dell’atto; deducevano, infine, la loro ignoranza del vincolo di fondo patrimoniale, non menzionato nell’atto di vendita.

Il venditore, convenuto in via trasversale per la restituzione del prezzo, si costituiva eccependo la prescrizione della domanda nei suoi confronti e sottolineando la pubblicità del vincolo del fondo, nonché la natura sostanzialmente liberale dell’operazione a favore della sorella.

Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda della ricorrente, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione dell’azione trovando nel caso si specie applicazione il secondo comma dell’art. 184 del Codice Civile, in forza del rinvio dell’art. 168, comma 3, c.c. alle norme sull’amministrazione della comunione legale. L’azione veniva qualificata come azione di annullamento soggetta a prescrizione annuale.

La Corte d’appello confermava la decisione del Tribunale, mutando radicalmente la motivazione.

Secondo il giudice di secondo grado, il fondo patrimoniale non altera necessariamente la titolarità dominicale dei beni conferiti; nel caso concreto il marito si era riservato la proprietà esclusiva del bene poi alienato; l’atto costitutivo del fondo doveva essere interpretato nel senso di una deroga convenzionale alla regola del consenso congiunto. Di conseguenza, il marito era legittimato a vendere da solo il bene di sua proprietà, sicché il tema della prescrizione ex art. 184 c.c. diveniva irrilevante.

L’originaria ricorrente, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione:

1. sostenendo che la Corte d’appello, avendo esclusa l’applicabilità dell’art. 184 c.c., avrebbe dovuto trarre la conseguenza della nullità o dell’inefficacia assoluta dell’atto dispositivo, trattandosi di violazione di norma imperativa posta a tutela di interessi familiari di rilievo pubblicistico;

2. deduceva la violazione dell’art. 169 c.c., sostenendo che la deroga convenzionale avrebbe potuto riguardare soltanto l’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori, ma non anche il consenso di entrambi i coniugi;

3. denunciava la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1369 c.c., assumendo che l’interpretazione più coerente con la natura del fondo patrimoniale fosse quella che salvaguarda il principio di codecisione dei coniugi.

LA DECISIONE: I motivi del ricorso sono stati tutti dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha osservato che:

  1. la sentenza d’appello non aveva affermato in astratto l’inapplicabilità dell’art. 184 c.c. al fondo patrimoniale, ma aveva ritenuto tale questione non decisiva perché il marito, in base all’interpretazione dell’atto costitutivo, era legittimato a disporre da solo del bene;
  2. l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito;
  3. in cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa dell’atto;
  4. occorre invece indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati concretamente violati e in quali passaggi argomentativi.

La ricorrente, secondo la Cassazione, non aveva assolto a tale onere, limitandosi a opporre considerazioni astratte sulla funzione del fondo patrimoniale alla ricostruzione negoziale operata dalla Corte d’appello.

Di particolare interesse è il passaggio conclusivo dell’ordinanza in commento, nel quale la Cassazione aggiunge che, nel caso di specie, non ricorre un’ipotesi di violazione di norma imperativa. La Corte precisa infatti che l’art. 169 c.c., quanto al consenso necessario all’alienazione e alle modalità di disposizione, non ha nel caso concreto quella rigidità incompatibile con l’autonomia negoziale, proprio perché la norma stessa consente margini di deroga convenzionale.

La Corte aggiunge inoltre, in via ulteriore, che anche se si fosse accolta una diversa lettura delle clausole del fondo e si fosse esclusa l’applicabilità dell’art. 184 c.c., sarebbe comunque rimasta assorbente l’eccezione di prescrizione decennale, riproposta in appello e nel controricorso.

Il dato più significativo della pronuncia non è l’enunciazione di una regola generale sulla libera alienabilità dei beni del fondo patrimoniale, che l’ordinanza non formula, bensì l’affermazione di un criterio metodologico: nelle liti concernenti atti dispositivi di beni conferiti in fondo patrimoniale, il primo snodo è l’esatto contenuto dell’atto costitutivo.

La Cassazione mostra di attribuire rilievo decisivo ai seguenti elementi negoziali, come letti dal giudice di merito:

  • riserva della proprietà dei beni in capo a ciascun conferente;
  • affidamento dell’amministrazione al solo marito;
  • richiamo all’art. 169 c.c. con previsione di una deroga convenzionale.

Pur dichiarando inammissibili i motivi di ricorso, la Corte formula un orientamento chiaro:

  • Il fondo patrimoniale non è un regime patrimoniale alternativo, ma un vincolo di destinazione che si innesta su un regime base (comunione legale o separazione dei beni). L’art. 168 c.c. consente che la proprietà dei beni resti in capo al solo conferente, che può quindi riservarsi la titolarità esclusiva dei beni conferiti nel fondo.
  • L’art. 169 c.c. non ha natura di norma imperativa assoluta quanto alle “modalità di disposizione” (consenso congiunto), poiché riconosce uno spazio significativo all’autonomia negoziale dei coniugi. Le parti possono, nell’atto costitutivo, derogare al regime legale, riservandosi la possibilità di alienare i beni anche con modalità diverse (ad esempio, attribuendo al solo coniuge proprietario il potere di disporre).

Quando l’atto costitutivo del fondo:

  • riserva espressamente la proprietà dei beni conferiti in capo a ciascun conferente;
  • affida l’amministrazione al solo coniuge proprietario;
  • richiama l’art. 169 c.c. e parla di “deroga al principio generale” in esso contenuto, prevedendo che gli atti dispositivi possano essere compiuti senza autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori;

allora è legittimo interpretare tali clausole nel senso che:

  • il coniuge proprietario è l’unico legittimato a disporre dei beni da lui conferiti nel fondo;
  • il consenso dell’altro coniuge non è necessario per la validità della vendita.
  • In tale configurazione, l’atto di vendita compiuto dal solo coniuge proprietario non viola l’art. 169 c.c. e non è affetto da nullità né da inefficacia assoluta. Non ricorre, quindi, una violazione di norma imperativa; l’eventuale questione di prescrizione delle azioni (annullamento o altre) diventa irrilevante, perché la domanda è radicalmente infondata nel merito.

Anche ove si ritenesse inapplicabile l’art. 184 c.c. al fondo patrimoniale, consterebbe comunque operante almeno la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per le azioni fondate su vizi diversi dalla nullità, secondo il criterio della “ragione più liquida”.

In conclusione la decisione della Cassazione, nel confermare la forte incidenza dell’autonomia privata nella configurazione del fondo patrimoniale, invita la prassi a prestare massima attenzione alla formulazione delle clausole dell’atto costitutivo, poiché da esse può dipendere, in concreto, il potere del singolo coniuge di disporre unilateralmente dei beni conferiti, con riflessi decisivi sulla tutela dell’altro coniuge e dei figli.


(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)