L’assemblea non può a maggioranza ripartire le morosità tra i condòmini in regola

Una deroga temporanea può astrattamente ammettersi solo in presenza di ragioni eccezionali e improrogabili

È annullabile la delibera con cui l’assemblea condominiale, in sede di approvazione del rendiconto consuntivo, ripartisca a maggioranza tra i condòmini non morosi le quote rimaste insolute da altri condòmini, in violazione del criterio legale di proporzionalità di cui all’articolo 1123 Codice civile, salvo che ricorra una diversa convenzione unanime oppure una situazione eccezionale e improrogabile tale da giustificare la costituzione di un apposito fondo-cassa. Così ha stabilito il Tribunale di Venezia con sentenza n. 1171 del 9 settembre 2026 …

(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul quotidiano digitale Norme e Tributi – Condominio & Immobili – de Il Sole 24 ORE e citato a pag. 28 dell’edizione cartacea de il quotidiano il Sole 24 ORE)