Consiglio di Stato n. 3093/2026: Forze di polizia ad ordinamento militare, due periodi di aspettativa per la stessa infermità valgono come uno solo – dopo 24 mesi dal primo giorno di aspettativa l’Amministrazione non può recuperare le somme percepite dal militare

Il Consiglio di Stato chiarisce quando l’Amministrazione può chiedere la restituzione degli stipendi durante l’aspettativa per infermità.
Se il periodo riguarda la stessa patologia ed è continuativo, non può essere considerato suddiviso in più fasi solo per ragioni formali.
Se la decisione sulla causa di servizio arriva dopo 24 mesi, il dipendente non deve restituire nulla.

La recente sentenza del Consiglio di Stato affronta una questione di grande rilievo: la possibilità per l’Amministrazione di recuperare le somme stipendiali corrisposte durante il periodo di aspettativa per infermità, quando la patologia non venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Per comprendere la decisione è necessario partire dalla disciplina contenuta nell’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009.

Tale disciplina riguarda il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, come l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Tuttavia, una disciplina sostanzialmente analoga è prevista anche per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, attraverso disposizioni corrispondenti contenute nel medesimo decreto.

La norma stabilisce che, durante il periodo di aspettativa in attesa della decisione sulla causa di servizio, spettano gli emolumenti fissi e continuativi in misura intera.
Il dipendente, quindi, continua a percepire lo stipendio pieno durante questa fase.

Se però la causa di servizio viene successivamente negata, l’Amministrazione può recuperare parte delle somme secondo un criterio progressivo:

  • la metà delle somme percepite tra il 13° e il 18° mese;
  • tutte le somme percepite oltre il 18° mese.

Questo sistema è pensato per bilanciare la tutela economica del dipendente con l’esigenza di evitare che restino definitivamente acquisite somme non dovute.

La stessa norma introduce però un limite decisivo:
se la decisione sulla causa di servizio interviene oltre 24 mesi dall’inizio dell’aspettativa, nessuna somma può essere recuperata.

La sentenza si segnala anche per l’accurata ricostruzione sistematica della disciplina.

Prima di affrontare il merito, infatti, il Consiglio di Stato chiarisce il perimetro applicativo della normativa, distinguendo tra il comma 3 e il comma 4 dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009.

Il comma 3 riguarda il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale e contiene la clausola di non ripetibilità oltre i 24 mesi.
Il comma 4 disciplina invece, in termini più generali, il trattamento economico del personale in aspettativa in attesa della decisione sulla causa di servizio, senza riprodurre espressamente tale limite.

Il Collegio richiama, quindi, un contrasto giurisprudenziale:
un primo orientamento limita l’applicazione della clausola dei 24 mesi ai soli casi previsti dal comma 3; un secondo orientamento, più recente, tende ad estenderla anche alle ipotesi del comma 4.

Nel caso concreto, tuttavia, tale contrasto non assume rilievo decisivo, poiché la fattispecie rientra direttamente nel comma 3.

Venendo al caso esaminato, l’Amministrazione aveva richiesto la restituzione degli stipendi sulla base della disciplina sopra richiamata.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il periodo di aspettativa dovesse essere considerato in modo frazionato, valorizzando la circostanza che esso fosse stato ricondotto, nei diversi momenti, a distinte disposizioni normative.
Su tale base, ha escluso il superamento del limite dei 24 mesi e, quindi, l’applicabilità della clausola di non ripetibilità.

Il Consiglio di Stato, invece, adotta un’impostazione diversa.

Secondo il Collegio, l’espressione “periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo” non può essere interpretata in senso meramente formale.
Non rileva la diversa norma richiamata nei provvedimenti, ma la causa sostanziale dell’aspettativa.

Se il periodo:

  • riguarda la stessa infermità;
  • è collegato al medesimo procedimento di riconoscimento della causa di servizio;

allora deve essere considerato come un unico periodo unitario.

Una interpretazione diversa, fondata su elementi meramente formali, consentirebbe all’Amministrazione di aggirare il limite dei 24 mesi attraverso una artificiosa suddivisione del periodo.

La sentenza richiama inoltre il principio del legittimo affidamento, evidenziando come il dipendente non possa essere esposto per un tempo indefinito al rischio di restituzione di somme percepite durante un periodo di inattività imposto.

Applicando tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’aspettativa dovesse essere considerata come unitaria e decorrente dalla data iniziale del primo collocamento.

Poiché la decisione sulla causa di servizio era intervenuta oltre il termine di 24 mesi, è risultata operante la clausola di non ripetibilità.

L’ingiunzione di pagamento è stata quindi dichiarata illegittima.

Conclusione pratica – cosa cambia

Questa decisione ha effetti molto concreti:

  • l’Amministrazione non può suddividere formalmente i periodi di aspettativa per giustificare il recupero degli stipendi;
  • ciò che conta è la continuità sostanziale della patologia e del procedimento;
  • se la decisione sulla causa di servizio arriva dopo 24 mesi, il dipendente non deve restituire nulla;
  • viene rafforzata la tutela del legittimo affidamento.

Si tratta di un principio destinato ad avere un impatto rilevante in tutti i casi analoghi, sia per il personale militare sia, in via sostanzialmente analoga, per quello delle forze di polizia ad ordinamento civile.

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