Determinazione del foro competente e i requisiti per l’esclusivita’

Il foro convenzionale può essere considerato esclusivo solo quando dalla clausola emerga, in modo espresso, chiaro e univoco, la comune volontà delle parti non soltanto di derogare alla competenza territoriale ordinaria, ma anche di escludere la concorrenza con gli altri fori alternativi previsti dalla legge.

Come noto, l’individuazione del foro competente per territorio costituisce il presupposto indefettibile di ogni giudizio civile.

Il codice di procedura civile stabilisce a tal fine una serie di criteri legali di collegamento che, in assenza di deroga pattizia valida ed efficace, radicano la competenza nel giudice individuato in base al criterio generale del foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.

L’articolo 28 stabilisce che, su accordo delle parti, la competenza per territorio può essere derogata con alcune eccezioni per materie specifiche ritenute di particolare rilevanza pubblica. Il successivo articolo 29 disciplina la forma e gli effetti di tale accordo, stabilendo due requisiti fondamentali:

  • Forma scritta: L’accordo deve risultare da un atto scritto e riferirsi a uno o più affari determinati.
  • Esclusività non presunta: L’accordo “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito“.

Quest’ultima previsione è di cruciale importanza. Essa introduce una presunzione di non esclusività del foro convenzionale: in assenza di una pattuizione esplicita, il foro scelto dalle parti si aggiunge a quelli previsti dalla legge – foro generale del convenuto ex artt. 18-19 c.p.c. e foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione ex art. 20 c.p.c. – creando un regime di concorrenza.

Per escludere i fori legali e rendere il foro convenzionale l’unico competente, è necessaria una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile.

La giurisprudenza ha costantemente ribadito che, sebbene non siano richieste “formule sacramentali“, la volontà di attribuire carattere esclusivo al foro designato deve emergere in modo esplicito dal testo contrattuale, senza possibilità di desumerla tramite argomentazioni logiche o elementi presuntivi.

È in questo consolidato quadro normativo e giurisprudenziale che si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15809, pubblicata il 22 maggio 2026, la quale offre un’ulteriore e chiara applicazione del principio di rigore interpretativo richiesto per l’individuazione di un foro esclusivo.

IL CASO: La vicenda esaminata trae origine da un’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di ristrutturazioni.

L’opponente eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando una clausola contrattuale che individuava come competente un foro diverso da quello che aveva emesso il decreto ingiuntivo.

Tale clausola, che era stata concordata tramite scambio di e-mail durante le trattative precontrattuali, stabiliva testualmente: “in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti individuano come Foro competente quello di ……”.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione, dichiarava la propria incompetenza e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo la clausola valida ed efficace.

Il giudice di merito fondava la propria decisione sui seguenti passaggi:

  1. La sussistenza del requisito della forma scritta era integrata dal carteggio mail intercorso tra le parti;
  2. L’assenza di una specifica doppia sottoscrizione della clausola ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. doveva ritenersi irrilevante. Trattandosi di nullità di protezione, essa può essere fatta valere solo dal contraente aderente (che in quel caso coincideva proprio con l’opponente che intendeva avvalersi della clausola);
  3. La nullità del decreto ingiuntivo andava dichiarata d’ufficio in via consequenziale, stante la natura funzionale e inderogabile della competenza sul giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.

Avverso la decisione del Tribunale, la società creditrice proponeva ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., articolando tre motivi incentrati sulla violazione dell’art. 29 c.p.c., per l’assenza di un accordo scritto che designasse il foro in via «esclusiva».

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale lo ha accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e la dichiarazione della competenza del Tribunale originariamente adito.

Il fulcro della decisione risiede nell’analisi del contenuto della clausola controversa.

La Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, ha affermato che una clausola del seguente tenore: «in tutti i casi di controversia derivante dal presente contratto le parti individuano come foro competente quello di…» non è idonea ad attribuire al foro pattuito il carattere di esclusività.

Il principio cardine, ribadito nell’ordinanza in commento, è che: “il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa e univoca, da cui risulti in modo chiaro e preciso, anche senza l’uso di formule sacramentali, la concorde volontà delle parti non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa“.

L’utilizzo di espressioni generiche come “per qualunque contestazione” o, come nel caso di specie, “in tutti i casi di controversia“, non soddisfa il requisito di inequivocabilità richiesto dall’art. 29, comma 2, c.p.c.

La decisione del giudice di merito è stata censurata per essersi limitata a verificare la forma dell’accordo – ritenendola soddisfatta dallo scambio di email – senza affrontare la questione prioritaria e dirimente relativa al contenuto della clausola e alla sua effettiva capacità di designare un foro in via esclusiva.

Stabilita la natura non esclusiva del foro indicato nella clausola, gli Ermellini hanno concluso ritenendo corretta l’azione promossa innanzi al Tribunale adito individuato in base al criterio generale del foro del convenuto ai sensi dell’art. 18 c.p.c.

L’ordinanza in commento si pone in perfetta continuità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, riaffermando con vigore la necessità di una pattuizione espressa per l’esclusività del foro convenzionale.


(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)

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