Esame di avvocato 2025: il voto non è insindacabile. Il Consiglio di Stato ordina una nuova correzione

Il voto attribuito dalla Commissione all’esame di avvocato non è sottratto in assoluto al controllo del giudice amministrativo. Con un’ordinanza adottata il 10 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di una candidata che non era stata ammessa alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, dopo aver ottenuto il punteggio di 13/30 nella prova scritta. Secondo il Consiglio di Stato, l’elaborato non presentava errori o carenze tali da giustificare una valutazione così gravemente insufficiente. Per questo è stata disposta una nuova correzione da parte di una diversa Commissione, presso un’altra Corte d’Appello e in condizioni tali da garantire il completo anonimato della candidata. La pronuncia chiarisce un principio importante: il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, ma può intervenire quando emergano incongruenze manifeste, illogicità o irragionevolezze tra il contenuto della prova, i criteri di valutazione e il punteggio attribuito.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 10 settembre 2026, ha accolto la domanda cautelare proposta da una candidata all’esame di abilitazione alla professione forense, riformando la precedente ordinanza del T.A.R. Campania – Napoli e disponendo una nuova correzione della prova scritta dell’esame di avvocato, sessione 2025. La candidata aveva contestato il punteggio di 13/30, che ne aveva determinato la mancata ammissione alla prova orale. Nell’ambito della valutazione propria della fase cautelare, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’elaborato non presentava carenze o errori tali da giustificare un giudizio così gravemente insufficiente. Al contrario, il Collegio ha riscontrato la chiarezza e la logicità delle argomentazioni, la completezza nella trattazione delle questioni richieste dalla traccia e l’assenza di criticità sotto il profilo grammaticale e sintattico, nonché nell’impiego delle espressioni tecnico-giuridiche. Su tali presupposti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la valutazione espressa dalla Commissione presentasse i denunciati profili di illogicità e irragionevolezza. La conclusione è stata raggiunta prendendo in considerazione il contenuto della prova in sé, indipendentemente dal confronto con gli elaborati degli altri candidati.

La discrezionalità tecnica della Commissione non esclude il controllo del giudice

Il significato della pronuncia va oltre il singolo caso. La discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice non rende il voto immune dal controllo del giudice amministrativo. Il punto, infatti, non è quello di chiedere al giudice di attribuire un diverso punteggio al candidato, sostituendosi alla Commissione, bensì di verificare se la valutazione espressa presenti concrete e documentate incongruenze rispetto al contenuto della prova e ai criteri di valutazione prestabiliti. È questa la distinzione centrale: non ottenere dal giudice una sorta di “promozione giudiziale”, ma ottenere, in presenza di specifiche criticità nella valutazione, una nuova correzione dell’elaborato.

Il voto numerico e i limiti della sua sindacabilità

Il voto numerico non è, di per sé, insufficiente a esprimere il giudizio della Commissione. Tale principio, tuttavia, non si traduce in una insindacabilità assoluta della valutazione. Il voto numerico non può infatti impedire il controllo giurisdizionale qualora emergano elementi concreti dai quali risulti una contraddizione tra il contenuto della prova, i parametri utilizzati per la valutazione e il punteggio effettivamente assegnato. Il sindacato del giudice amministrativo resta, dunque, esterno rispetto alla valutazione tecnica della Commissione: non può tradursi nella sostituzione del giudizio del giudice a quello dell’organo esaminatore, ma può riguardare i casi nei quali la valutazione risulti affetta da manifesta illogicità, irragionevolezza o incongruenza.

Una nuova correzione affidata a una diversa Commissione

Per assicurare l’effettività del riesame, il Consiglio di Stato ha disposto che la nuova correzione venga effettuata da una diversa Commissione presso un’altra Corte d’Appello. L’elaborato dovrà essere trasmesso in forma rigorosamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza del Consiglio di Stato, insieme ad altri sei elaborati: tre già giudicati idonei e tre giudicati non idonei. Tali modalità sono finalizzate a garantire che la nuova Commissione proceda a una valutazione autonoma dell’elaborato, senza essere condizionata né dall’identità della candidata né dalla precedente vicenda giudiziaria.

Il rilievo del fattore tempo nell’accesso alla professione

Un ulteriore profilo significativo della decisione riguarda il pregiudizio derivante dal trascorrere del tempo. Il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la rilevanza concreta delle conseguenze che la mancata partecipazione alla prova orale della sessione 2025 avrebbe potuto determinare sulla posizione professionale della candidata. La perdita della possibilità di sostenere l’orale nell’ambito della medesima sessione avrebbe comportato un ritardo nell’accesso alla professione forense non altrimenti riparabile. Anche tale elemento ha assunto rilievo nella valutazione cautelare del Collegio.

Un principio rilevante per il contenzioso sugli esami di abilitazione

La pronuncia conferma la necessità di distinguere tra il merito della valutazione tecnica, che appartiene alla Commissione esaminatrice, e il controllo sulla legittimità del procedimento valutativo, che resta affidato al giudice amministrativo. L’autonomia valutativa della Commissione costituisce certamente un principio fondamentale nelle procedure concorsuali e negli esami di abilitazione, ma non può tradursi nell’impossibilità di verificare situazioni nelle quali il giudizio espresso risulti manifestamente incoerente rispetto al contenuto dell’elaborato e ai criteri che la stessa Commissione è tenuta ad applicare. La tutela giurisdizionale, in questi casi, non comporta l’attribuzione giudiziale dell’idoneità, ma può condurre alla rinnovazione della valutazione, affidata a un organo diverso e svolta con modalità idonee a garantirne imparzialità e autonomia.

Lascia un commento