Fabbricati rurali nelle aree protette: il TAR Campania – Salerno, sentenza n. 1120/2026, chiarisce i limiti ai dinieghi dell’Ente Parco

Con la sentenza n. 1120/2026, il TAR Campania – Salerno ha affrontato il tema della realizzazione di fabbricati rurali all’interno delle aree protette, con particolare riferimento alle aziende agricole che intendano sviluppare la propria attività produttiva. La decisione chiarisce che l’Ente Parco, nel valutare una richiesta di nulla osta, non può limitarsi a considerare soltanto la situazione aziendale esistente al momento della domanda, ma deve esaminare anche i programmi di sviluppo dell’impresa agricola, se adeguatamente documentati. Il principio affermato è rilevante perché conferma la necessità di bilanciare la tutela ambientale con il legittimo sviluppo dell’attività agricola, nel rispetto del Piano del Parco e sulla base di una valutazione concreta del progetto imprenditoriale.

Con la sentenza n. 1120/2026, il TAR Campania – Salerno ha accolto il ricorso proposto dalla titolare di un’azienda agricola operante nel Comune di Camerota, in provincia di Salerno, annullando il diniego di nulla osta espresso dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il diniego riguardava la realizzazione di un fabbricato rurale a servizio di un’azienda olivicola ubicata nella zona “C2” del Piano del Parco. A seguito del parere negativo dell’Ente Parco, era stata adottata anche la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi.

La decisione affronta un tema di particolare interesse per le imprese agricole operanti nelle aree protette: la possibilità di realizzare nuove strutture funzionali all’attività produttiva e allo sviluppo dell’azienda.

Il Tribunale amministrativo regionale ha affermato un principio rilevante: l’Ente Parco non può limitarsi a valutare la situazione aziendale esistente al momento della domanda, ignorando i programmi di sviluppo adeguatamente documentati dall’impresa agricola.

Il Piano di sviluppo aziendale, previsto dalle Norme Tecniche del Piano del Parco, deve essere concretamente considerato, poiché costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l’evoluzione futura dell’attività agricola.

La sentenza riconosce, infatti, che l’attività agricola non è una realtà statica, ma dinamica. Nella valutazione della necessità di un fabbricato rurale assumono rilievo non solo la consistenza attuale dell’azienda, ma anche gli investimenti già effettuati, l’ampliamento delle colture, i terreni acquisiti o in via di acquisizione e gli interventi programmati per incrementare la produzione.

Il Collegio ha ritenuto legittima la realizzazione di un fabbricato comprendente sia locali destinati al deposito delle attrezzature e alla lavorazione dei prodotti agricoli, sia un’abitazione funzionale alle esigenze aziendali dell’imprenditore agricolo, del coltivatore diretto o del proprietario del fondo gestore in economia.

La pronuncia assume particolare rilievo perché riafferma la necessità di conciliare la tutela ambientale con il legittimo sviluppo delle attività agricole.

La protezione del territorio e del paesaggio, infatti, non esclude in modo automatico la possibilità di realizzare strutture rurali necessarie all’attività d’impresa, purché l’intervento sia conforme alle regole del Piano del Parco e sia supportato da una concreta e documentata valutazione del progetto aziendale.

In questa prospettiva, il TAR Campania – Salerno ribadisce che l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e completa, capace di considerare non solo lo stato attuale dell’azienda agricola, ma anche le sue prospettive di sviluppo, quando queste risultino serie, documentate e coerenti con la disciplina dell’area protetta.

La sentenza n. 1120/2026 rappresenta, dunque, un importante punto di riferimento per le imprese agricole che operano all’interno dei parchi e delle aree sottoposte a tutela, confermando che la salvaguardia ambientale deve essere accompagnata da una valutazione concreta, proporzionata e non meramente formale delle esigenze produttive dell’azienda.

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