Pignoramento mobiliare negativo e interruzione della prescrizione

Con l’ordinanza n. 15507 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’idoneità del pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da un verbale negativo, ai fini dell’interruzione del decorso del termine prescrizionale del diritto di credito azionato.

IL CASO.

La controversia approdata all’esame della Suprema Corte trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento e di sei cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali e assicurativi.

La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che la prescrizione dei crediti previdenziali per alcune annualità era stata validamente interrotta da un tentativo di pignoramento mobiliare esattoriale.

Tale tentativo si era concluso con un verbale di pignoramento negativo per irreperibilità, in quanto l’ufficiale della riscossione, recatosi presso il domicilio del debitore, ne aveva constatato l’assenza e la chiusura dei locali dopo ripetuti accessi.

Avverso la decisione dei giudici della Corte territoriale, il debitore proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con il primo dei due motivi del gravame, la violazione degli articoli 2943 c.c.,49 e 65 d.P.R. n. 602/1973 e 518 c.p.c.

Il debitore contestava l’efficacia interruttiva riconosciuta dai giudici di secondo grado a un atto – il verbale di pignoramento mobiliare negativo – che, di fatto, non era mai pervenuto nella sua sfera di conoscenza, e quindi in contrasto con il principio generale della recettizietà degli atti di costituzione in mora.

LA DECISIONE.

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Corte d’Appello di provenienza, ha enunciato il seguente principio di diritto che cristallizza l’orientamento seguito:

«In tema di interruzione della prescrizione, il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, può integrare atto idoneo ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c. solo ove, in ragione della natura recettizia dell’atto e del meccanismo di cui all’art. 1335 c.c., risulti che l’attività compiuta dall’ufficiale procedente (accesso, ostensione del titolo e del precetto, ricerca dei beni e correlata ingiunzione) sia stata conosciuta o almeno oggettivamente conoscibile dal debitore, perché svolta in luogo appartenente alla sua sfera giuridica e in condizioni tali da consentirgli la ricezione dell’atto o la conoscenza del suo contenuto (anche tramite consegna a soggetti legittimati); ne consegue che, ove l’accesso si sia arrestato alla mera constatazione della chiusura dei locali o dell’irreperibilità del debitore, senza che sia accertato il pervenire dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, il verbale non è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione».

Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’art. 2943 c.c., che al primo comma individua come atto interruttivo la notificazione di un atto con cui si inizia un giudizio, anche esecutivo.

L’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., ha inizio con il pignoramento.

Il quarto comma dell’art. 2943 c.c. estende l’efficacia interruttiva a “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore“.

Tali atti, pacificamente qualificati come atti giuridici unilaterali recettizi, producono effetto solo nel momento in cui giungono nella sfera di conoscenza del destinatario, secondo la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.

Nel decidere, la Corte ha svolto un’analisi rigorosa che si pone in continuità con un proprio precedente arresto giurisprudenziale [Cass. civ., sez. III,23 dicembre 2021, n. 41386].

Il Collegio ribadisce che, sebbene il mancato perfezionamento del pignoramento escluda l’effetto interruttivo-sospensivo permanente di cui all’art. 2945, comma 2, c.c., l’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario può comunque integrare un atto idoneo a produrre l’effetto interruttivo istantaneo previsto dal primo comma dello stesso articolo.

Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessario che l’atto entri nella sfera di conoscibilità del debitore.

A tal fine, la giurisprudenza ha tracciato una distinzione cruciale, richiamata anche da diverse corti di merito. Tra due diverse situazioni che possono condurre a un verbale di pignoramento negativo:

Altro è, infatti, il caso in cui l’ufficiale giudiziario si rechi presso la casa del debitore e la trovi chiusa e non accessibile; altra cosa è, invece, che egli effettui l’accesso nell’abitazione, ma non possa procedere al pignoramento perché non abbia rinvenuto beni utilmente pignorabili [Cass. civ., sez. III,23 dicembre 2021, n. 41386].

Nel secondo caso, l’attività dell’ufficiale giudiziario (accesso, ricerca dei beni, interazione con eventuali persone presenti ai sensi dell’art. 139 c.p.c.) si svolge all’interno di un luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore (art. 513 c.p.c.).

Tale attività, pur non sfociando nel vincolo sui beni, “giunge comunque nella sfera del debitore” ed è pertanto idonea a manifestare in modo inequivocabile la volontà del creditore di esercitare il proprio diritto, interrompendo la prescrizione.

Nel primo caso, invece, l’attività dell’ufficiale si arresta sulla soglia, senza “attingere alla sfera del debitore“.

L’atto non perviene nella sua sfera di conoscibilità e, di conseguenza, non può produrre alcun effetto giuridico nei suoi confronti. In questa ipotesi, come affermato dalla Cassazione, la fattispecie del pignoramento mobiliare non sia venuta ad esistenza (si potrebbe dire, per deficit strutturale oggettivo).

Nel caso di specie, il verbale attestava unicamente l’assenza del contribuente e la chiusura dei locali, senza menzionare alcuna ulteriore attività che potesse far presumere la conoscenza o conoscibilità dell’atto da parte del debitore, come la consegna di un avviso a persone legittimate ex art. 139 c.p.c. o l’affissione alla porta ex art. 518 c.p.c.

La Corte d’Appello ha quindi errato nell’attribuire efficacia interruttiva a un’attività meramente tentata e non giunta a destinazione.

In altri termini, il creditore procedente ha un onere di diligenza che non si esaurisce nella mera richiesta di pignoramento. Per ottenere un valido effetto interruttivo, non è sufficiente un tentativo di accesso fallito, ma è necessario che l’attività esecutiva penetri concretamente nella sfera giuridica del debitore, rendendola a lui conoscibile.

Questo orientamento rafforza la tutela del debitore e il principio di certezza del diritto, impedendo che la prescrizione possa essere interrotta da atti rimasti del tutto ignoti al destinatario.

Sul piano processuale, ciò significa che il creditore che invoca l’effetto interruttivo di un pignoramento negativo dovrà fornire la prova non solo dell’avvenuto tentativo, ma anche delle circostanze concrete che lo hanno reso conoscibile al debitore, come l’avvenuto accesso ai locali o la consegna di avvisi a persone qualificate.

In conclusione, l’ordinanza in commento si inserisce coerentemente nel solco di una giurisprudenza attenta a bilanciare le ragioni del credito con le garanzie del debitore.


(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)

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