TAR Salerno, Sentenza n. 983/2025 – Annullato il provvedimento comunale di autotutela su permesso di costruire un garage in centro storico

Con la sentenza n. 983/2025, il TAR Salerno ha annullato un provvedimento comunale che ritirava in autotutela un permesso di costruire già rilasciato per la realizzazione di un’autorimessa interrata in un’area vincolata del centro storico, all’interno di un Parco nazionale. I giudici hanno evidenziato come il Comune non potesse rimettere in discussione profili paesaggistici ormai consolidati, e come la rimozione del titolo edilizio fosse avvenuta senza le dovute garanzie partecipative e senza un’adeguata motivazione. Una decisione che riafferma la necessità di distinguere correttamente tra competenze urbanistiche e paesaggistiche e il rispetto dei principi di legalità e certezza amministrativa.

Con la sentenza n. 983/2025, la Sezione II del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno ha annullato il provvedimento con cui un Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire precedentemente rilasciato per la realizzazione di un garage, da realizzarsi nel sottosuolo di un fondo sito nel centro storico, incluso nell’ambito di un Parco nazionale.

Il Comune aveva giustificato il ritiro del titolo edilizio sostenendo un presunto contrasto dell’intervento con le previsioni urbanistiche della zona “A1” del PUC, evocando genericamente anche esigenze di tutela paesaggistica. Tuttavia, non aveva tenuto conto che:

  • Il progetto era stato approvato due volte dalla Commissione locale per il paesaggio;
  • Erano stati espressi due pareri favorevoli della Soprintendenza e due nulla osta dell’Ente Parco, mai revocati;
  • Le autorizzazioni paesaggistiche erano definitive e vincolanti, fondate su un’istruttoria approfondita.

Il TAR ha chiarito che il Comune non poteva rimettere in discussione profili paesaggistici già consolidati, né poteva confondere profili urbanistici con quelli paesaggistici, in quanto distinti per presupposti, procedura e competenza. L’intervento, previsto dall’art. 9 della legge n. 122/1989, risultava inoltre ammissibile anche in deroga agli strumenti urbanistici, trattandosi di opera pertinenziale e conforme alla normativa di settore.

Il giudice amministrativo ha inoltre rilevato che:

  • Non era stata data comunicazione di avvio del procedimento, con violazione delle garanzie partecipative del destinatario;
  • Il provvedimento era privo di motivazione congrua, limitandosi a richiamare la tardiva e generica comunicazione della Soprintendenza, senza operare un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti;
  • Mancava ogni valutazione sul legittimo affidamento sorto nel destinatario del titolo.

Concludendo in forma semplificata, il TAR ha accolto il ricorso, riaffermando i principi di legalità, buona amministrazione e certezza del diritto nella gestione del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione.

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