Fase prefallimentare e accertamento incidentale del credito: i poteri del giudice

Con l’ordinanza n. 9541, pubblicata il 14 Aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa all’accertamento del credito del soggetto istante nella fase prefallimentare e più precisamente sui poteri e i doveri del giudice fallimentare quando il credito posto a fondamento dell’istanza sia oggetto di contestazione e su di esso si sia già pronunciato un altro giudice in un separato giudizio di cognizione, seppur con una decisione non ancora definitiva.

IL CASO.

La vicenda processuale trae origine dal ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nei confronti di una S.r.l.

Il credito vantato dall’amministrazione finanziaria, di importo superiore a due milioni di euro, derivava da un avviso di accertamento emesso a seguito della riqualificazione di una compravendita di beni in una cessione d’azienda simulata, nell’ambito di una presunta “frode carosello“.

La società debitrice aveva impugnato tale avviso di accertamento dinanzi alle commissioni tributarie.

Al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, il ricorso della società era stato respinto in primo grado dalla commissione tributaria provinciale, ed era pendente l’appello dinanzi alla commissione tributaria regionale.

L’istanza di fallimento veniva accolta dal Tribunale il quale dichiarava l’apertura della procedura concorsuale nei confronti della società resistente.

Successivamente, la Corte di Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo proposto dalla società fallita, confermava la decisione del Tribunale.

I Giudici della Corte territoriale osservavano che il credito fiscale azionato dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione, sebbene non ancora definitivo, era stato oggetto di un primo accertamento giudiziale e risultava “allo stato legittimamente escutibile mediante esecuzione esattoriale“.

Pertanto, la società fallita, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo la presunta violazione del dovere del giudice fallimentare di procedere a un imprescindibile delibazione incidentale sull’esistenza del credito posto a fondamento dell’istanza di fallimento.

La ricorrente lamentava che sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avessero omesso tale verifica, aderendo acriticamente alle risultanze dell’avviso di accertamento e alla decisione non definitiva della commissione tributaria, peraltro ritenuta priva di adeguata motivazione.

LA DECISIONE.

Il ricorso e’ stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione la quale ha colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato in materia.

Ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, ha osservato, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione ( Cass. Civ., Sez. 1, N. 4406 del 19-02-2025, Cass. Civ., Sez. 1, N. 23983 del 02-08-2022, Cass. n. 27689 del 2016, Cass. n. 5001 del 2016).

Applicando tale principio al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello non aveva omesso l’accertamento incidentale richiesto. Al contrario, lo aveva compiuto sia con motivazione propria, sia per relationem alla motivazione della commissione tributaria.

La Corte di merito aveva ritenuto la conclusione del giudice tributario “condivisibile” e non aveva ravvisato quelle “significative anomalie” che avrebbero imposto un’indagine più approfondita e un discostamento motivato da tale pronuncia.

Di conseguenza, la censura della ricorrente, secondo cui l’accertamento non sarebbe stato effettuato, è stata giudicata infondata e il ricorso inammissibile.

L’ordinanza in commento si è allineata a un orientamento stabile e diffuso nella giurisprudenza di legittimità e di merito.

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza nel legittimare uno o più creditori a presentare istanza di fallimento, non richiede che il credito sia stato accertato in via definitiva con una sentenza passata in giudicato, né che il creditore sia munito di un titolo esecutivo.

È sufficiente che il giudice della fase prefallimentare compia un accertamento sommario e incidentale (incidenter tantum) sulla sussistenza del credito, al solo fine di verificare la legittimazione attiva del creditore istante.

Questo accertamento non ha efficacia di giudicato sull’esistenza e l’ammontare del credito, che dovrà poi essere oggetto di una verifica piena ed esaustiva nella successiva fase di accertamento del passivo, secondo le regole del concorso.

Quando il credito è già stato oggetto di una pronuncia giudiziale, anche se non definitiva (come nel caso di una sentenza di primo grado appellata), il giudice fallimentare può fare riferimento a tale decisione per ritenere sussistente la legittimazione del creditore.

Questo non è un automatismo: il giudice conserva il potere-dovere di discostarsi da tale pronuncia qualora ravvisisignificative anomalieo elementi che ne minino la correttezza. In tal caso, però, ha l’onere di fornire una specifica motivazione delle ragioni del suo dissenso.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello ha esercitato correttamente tale potere, valutando la pronuncia della commissione tributaria e, non riscontrando anomalie, l’ha posta a fondamento della propria decisione, adempiendo così al proprio dovere motivazionale per relationem.

La decisione della Suprema Corte, pertanto, conferma la razionalità di un sistema che, pur garantendo il diritto di difesa del debitore attraverso la delibazione incidentale del credito, evita inutili duplicazioni di attività giurisdizionali, consentendo al giudice prefallimentare di valorizzare, nei limiti indicati, gli accertamenti già compiuti in altre sedi giudiziarie.

(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)

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