Con l’ordinanza n. 5009 del 5 marzo 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla sempre attuale ed importante questione e fonte di contenzioso tra eredi relativa alla sorte delle somme giacenti su un conto corrente cointestato al momento della morte di uno dei titolari.
IL CASO.
La vicenda processuale approdata all’esame dei giudici di legittimità trae origine da una controversia successoria insorta a seguito del decesso di un soggetto, avvenuto senza testamento.
Uno degli eredi legittimi (fratello del defunto) conveniva in giudizio la sorella, anch’essa erede, chiedendo che venisse dichiarata l’apertura della successione e che venisse accertato che le cospicue somme di denaro depositate su un conto corrente bancario, formalmente cointestato al de cuius e alla sorella, appartenessero in realtà per intero al patrimonio del defunto.
L’attore, chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta alla restituzione, in favore della massa ereditaria, di quanto dalla stessa prelevato dal conto prima dell’apertura della successione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento della domanda attorea.
Il Tribunale riteneva provata, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (quali la documentazione bancaria e la sproporzione patrimoniale tra i due cointestatari), la provenienza esclusiva delle somme dal de cuius e nel dichiarare l’apertura della successione, condannava la convenuta a versare alla massa ereditaria le somme illegittimamente prelevate.
Anche la Corte di Appello dava ragione all’originario attore, confermando integralmente la decisione del Tribunale.
I giudici della Corte territoriale dichiaravano inammissibile, in quanto tardiva ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la tesi difensiva dell’appellante (originaria convenuta), introdotta per la prima volta in sede di gravame, secondo cui la cointestazione del conto configurava una donazione indiretta della metà delle giacenze in favore della stessa. Ribadivano, inoltre, che le somme appartenevano esclusivamente al defunto e dovevano quindi essere interamente ricomprese nell’asse ereditario.
La convenuta originaria, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione affidando a tre motivi il gravame, tutti incentrati sulla violazione delle norme in tema di presunzione di contitolarità dei conti cointestati e sul vizio di motivazione.
LA DECISIONE.
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel confermare la decisione di merito, ha osservato che:
- come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, Codice Civile, la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate sono di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti;
- al fine di vincere tale presunzione, non è sufficiente dimostrare la mera materialità del versamento da parte di uno solo dei titolari. È necessario fornire la prova, anche tramite presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, che le somme versate provengono dal patrimonio esclusivo di quel soggetto.
Nel caso di specie, hanno evidenziato gli Ermellini, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la documentazione bancaria acquisita tramite ordine di esibizione e il palese divario economico tra il de cuius (titolare di un “discreto patrimonio immobiliare“) e la sorella (“nullatenente“), per concludere che l’intera provvista del conto fosse da ricondurre al primo, ritenendo tale percorso logico-giuridico incensurabile in sede di legittimità.
Un’ altra questione trattata con l’ordinanza in commento, riguarda la tesi difensiva, avanzata dalla ricorrente, secondo cui la cointestazione del conto corrente costituiva una donazione indiretta della metà delle somme.
Sul punto, la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile tale argomentazione essendo stata introdotta per la prima volta in secondo grado, in violazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto introduceva un nuovo tema di indagine relativo all’esistenza dell’animus donandi.
In altri termini, secondo i giudici della Corte territoriale, la “donazione indiretta” via cointestazione non può essere introdotta per la prima volta in appello, in quanto amplia il thema decidendum.
La Cassazione, nel confermare la correttezza di tale statuizione processuale, aggiunge un rilievo di merito dirimente: […] la Corte d’Appello, pur affermando l’inammissibilità della deduzione circa l’esistenza di una donazione indiretta realizzata per effetto della cointestazione […], ha altresì affermato che comunque, e nel merito, non era stata offerta alcuna prova dell’animus donandi che doveva accompagnare la cointestazione.
La cointestazione di un conto, anche se alimentato da uno solo dei titolari, non integra automaticamente una donazione indiretta in favore dell’altro. Affinché ciò avvenga, è indispensabile che la parte che la invoca dimostri in modo rigoroso la volontà liberale (animus donandi) del disponente.
In assenza di tale prova, prevale la regola generale basata sulla provenienza della provvista: se questa è esclusiva di un cointestatario, l’altro non acquisisce alcun diritto sul saldo nei rapporti interni.
Una volta accertata l’appartenenza esclusiva delle somme al de cuius, ne consegue che l’intero saldo del conto corrente al momento del decesso, così come le somme prelevate illegittimamente dal cointestatario non proprietario prima della morte, devono essere ricomprese per intero nella massa ereditaria e soggette a divisione tra tutti gli eredi.
In ambito successorio, la forma cede il passo alla sostanza: la provenienza del denaro è il criterio principe per stabilirne la proprietà, e chi invoca una liberalità ha l’onere di provarla senza equivoci.
Nei rapporti interni tra cointestatari, vale la regola di cui all’art. 1298, comma 2, Codice civile, la quale presume la contitolarità in parti uguali, salvo prova contraria sulla provenienza esclusiva delle somme (presunzione iuris tantum che inverte l’onere della prova).
Concludendo:
- In tema di cointestazioni, lo snodo non è la “firma disgiunta” o la mera intestazione formale, ma la prova della provvista e, se si invoca una liberalità, la prova dell’animus donandi;
- la cointestazione è uno strumento di gestione, non necessariamente di trasferimento; per trasformarla in liberalità servono indici probatori seri e coerenti. In difetto, in sede successoria, il saldo “torna a casa” nella massa del de cuius.
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul portale giuridico news.avvocatoandreani.it)
