L’assenza di interesse ad agire rende l’iniziativa giudiziaria pretestuosa, in quanto non diretta a tutelare alcuna posizione giuridica meritevole
Integra gli estremi della lite temeraria, sanzionabile ai sensi dell’articolo 96, commi 3 e 4 del Codice di procedura civile, la condotta di un condòmino che, dopo aver impugnato una delibera assembleare, prosegua l’azione giudiziaria nonostante l’approvazione di una successiva delibera, a lui nota, che abbia integralmente sostituito la precedente, esonerandolo da ogni onere di spesa e privando così l’impugnazione di qualsiasi utilità concreta. Lo ha precisato il Tribunale di Taranto con la sentenza…
(Articolo a firma dell’Avv. Giovanni Iaria pubblicato sul quotidiano digitale Norme e Tributi – Condominio & Immobili – de Il Sole 24 ORE)
